La Regione Piemonte, al fine di dare attuazione al POR FESR 2014-2020, ha inteso rafforzare il proprio sostegno a favore delle PMI promuovendo politiche volte all’incremento dell’attività di internazionalizzazione delle imprese.
Obiettivi
In tale quadro per stimolare una maggiore partecipazione di piccole e medie imprese a manifestazioni fieristiche all’estero a si è inteso prevedere, l’attivazione di una misura destinata all’adozione di voucher per spese di promozione in occasione di fiere ed eventi espositivi aventi carattere internazionale all’estero approvata con D.G.R. del 28 dicembre 2017, n. 3-6313 cui il presente Bando da attuazione. Ai fini del presente bando sono ammissibili le fiere internazionali all’estero che si svolgeranno dal 12 settembre 2018 al 30 Giugno 2019 e comunque non precedenti alla data di presentazione della domanda da parte dell’impresa.
Soggetti interessati
Il presente bando è rivolto a sostenere la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese piemontesi nei progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale.
Possono presentare domanda di ammissione le Piccole e Medie imprese (PMI) come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GUCE L 124 del 20 maggio 2003), recepita con Decreto Ministeriale del 18 maggio 2005 (GURI n. 238 del 18 ottobre 2005), individuate su base settoriale.
Spese ammissibili
Sono ammissibili i seguenti costi, a condizione che siano direttamente connessi alla fiera indicata in domanda e relativi ad operazioni avviate dopo la presentazione della domanda:
· diritto di plateatico (spazio espositivo e diritti connessi);
· inserimento dell’azienda nel catalogo dell’evento fieristico;
· allestimento e pulizia stand;
· facchinaggio in fiera;
· realizzazione di materiale e/o di iniziative di tipo promozionale/commerciale da utilizzare in fiera e strettamente riconducibili alla fiera stessa, nella misura massima di € 1.500,00 (es: cataloghi, listini e schede tecniche in lingua straniera, anche in formato elettronico);
· altre spese strettamente riconducibili alla fiera entro il limite del 10% del voucher.
Iniziative agevolabili
Le agevolazioni previste dal presente bando sono concesse ai sensi del “Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti <<de minimis>>” pubblicato sul G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013 il quale esclude dal suo campo di applicazione determina settori o attività.
Misura dell’agevolazione
L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto (Voucher), fino alla concorrenza del 100% delle spese ritenute ammissibili, per l’importo massimo di: € 5.000,00 per le fiere in Paesi Europei € 7.000,00 per le fiere in Paesi extra Europa.
Procedura e tempi
Le domande possono essere inviate a partire dalle ore 09.00 del 12/09/2018 alle ore 24.00 del 21/09/2018. Le domande devono essere inviate telematicamente compilando il modulo il cui link di riferimento è riportato sul sito: http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande/3301-documentazione
L’articolo 1, commi 319-321, L. 205/2017 ha introdotto una agevolazione nella misura di un credito di imposta a carattere permanente a favore delle piccole librerie e delle librerie indipendenti.
La Direzione generale biblioteche e Istituti culturali ha reso disponibile il portale all’indirizzo taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/ e la guida alla compilazione.
Obiettivi
La legge di Bilancio 2017 (commi 319-321) ha riconosciuto a decorrere dall’anno 2018, agli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati (con codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1), un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 321, anche in relazione all’assenza di librerie nel territorio comunale.
Soggetti interessati
Le agevolazioni sono riservate agli esercenti di attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati che:
· abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
· siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
· siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 o 47.79.1, come risultante dal registro delle imprese;
· abbiano sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, come disciplinata dall’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, nel caso di libri usati dall’articolo 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.
Spese ammissibili
Il credito d’imposta è parametrato, con riferimento al singolo punto vendita e alle seguenti voci:
- imposta municipale unica – IMU;
- tributo per i servizi indivisibili – TASI;
- tassa sui rifiuti – TARI;
- imposta sulla pubblicità;
- tassa per l’occupazione di suolo pubblico;
- spese per locazione, al netto IVA;
- spese per mutuo;
- contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.
Iniziative agevolabili
Gli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri nuovi e usati, potranno accedere al credito d’imposta nella misura massima di € 20.000 per gli esercenti di librerie indipendenti e di € 10.000 per le librerie ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite. L’ammontare del credito d’imposta è determinato anche in base al fatturato della libreria secondo i quattro scaglioni riportati nella tabella 2 del summenzionato decreto.
Le percentuali previste per i diversi scaglioni sono ridotte del 5% nel caso di librerie legate da contratti di affiliazione commerciale di cui alla legge n. 129 del 2004 con imprese che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali o che facciano capo a gruppi distributivi.
Per le librerie che hanno nella compagine societaria e nel capitale la presenza o la partecipazione di società che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali, la percentuale è fissata al 25% indipendentemente dal fatturato.
La direzione procederà al riconoscimento del credito dando la precedenza alle librerie uniche sul territorio comunale e in seguito per scaglioni di fatturato ad esaurimento procedendo dal più basso.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.
Procedura e tempi
E’ disponibile dal 25 luglio il portale del ministero dei Beni culturali (clicca qui) dedicato alla presentazione delle istanze per il riconoscimento del credito di imposta ‘Tax Credit Librerie”. Sarà possibile quindi presentare la domanda per il riconoscimento del credito di imposta, come stabilito dal decreto interministeriale del 24/4/2018, fino alle 12:00 del 30/9/2018.
La Legge di Stabilità 2015 ha previsto (art. 1, comma 246) una moratoria dei mutui e dei finanziamenti accordati alle famiglie ed alle micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 06.05.2003.
L’Abi (Associazione Bancaria Italiana) con la circolare n. 1487 del 12/06/2015 ha fornito ulteriori chiarimenti sull’Accordo per il Credito 2015, che era in vigore fino al 31 dicembre 2017. Con la nota n. UCR/002503 del 14/12/2017 l’Abi ha concordato con le altre parti firmatarie dell’Accordo per il Credito 2015 una proroga iniziale al 31 luglio 2018, per poi nuovamente prorogare al 31 ottobre 2018 il termine ultimo per presentare le istanze.
Tipologia di intervento
“Accordo per il Credito 2015” firmato il 31 marzo 2015 tra l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e le Associazioni imprenditoriali comprende le seguenti tre iniziative per le Piccole e Medie Imprese:
· “Imprese in Ripresa” in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti;
· “Imprese in Sviluppo” per il frazionamento dei progetti imprenditoriali di investimento e il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;
· “Imprese e P.A.” per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Obiettivi e validità
Si tratta della possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale della rata dei mutui e dei finanziamenti, dal 2015 al 31 ottobre 2018, secondo le coordinate di un’intesa da raggiungersi, entro fine marzo 2015, tra Ministero dell’Economia, Sviluppo Economico, Associazione Bancaria Italiana (ABI) e Associazioni delle imprese e dei consumatori.
Nel 2009 l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e le Associazioni imprenditoriali hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere l’esigenza di liquidità delle imprese: da ultimo, l’Accordo firmato al 1° luglio 2013 e 2015 e tutt’oggi in vigore fino al 31 ottobre 2018. Per le banche già aderenti all’Accordo per il Credito, l’adesione alle nuove iniziative si intende automaticamente acquisita, salvo formale disdetta da comunicare da parte degli istituti di credito all’Abi.
Soggetti interessati
Le imprese che possono beneficiare delle misure previste nell’accordo sono le piccole e medie operanti in Italia di tutti i settori, definite dalla normativa comunitaria; vale a dire imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato minore di 50 mln di euro, oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 mln di euro.
Al momento della presentazione della domanda devono essere “in bonis”, ossia non devono avere nei confronti dalla banca “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni.
Iniziative agevolabili
Dal 1° luglio 2015 l’iniziativa “Imprese in Ripresa” consente alle Pmi operanti in Italia che non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o esposizioni scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni di:
Æ Sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo e per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di locazione finanziaria immobiliare e mobiliare (è possibile sospendere anche le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario con un piano di rimborso rateale), qualora tali contratti di mutuo e leasing non abbiano già fruito della moratoria concessa ai sensi delle “Nuove misure per il credito alle PMI” del 28 febbraio 2012;
Æ Allungamento della durata dei mutui già in ammortamento, fino a 4 anni;
Æ Spostamento fino a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all’anticipazione di crediti certi ed esigibili;
Æ Allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione.
Misura dell’agevolazione
SOSPENSIONE DEI MUTUI E LEASING
In questo campo rientrano la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate di mutuo, e quella per 12 o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing “immobiliare” e “mobiliare”.
Possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario delle imprese che non abbiano già usufruito di analogo beneficio concesso ai sensi delle “Nuove misure per il credito alle Pmi” del 28 febbraio 2012. È dunque possibile sospendere nuovamente finanziamenti già sospesi con l’Avviso comune del 3 agosto 2009 e relativi rinnovi. E’ inoltre possibile sospendere le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario con un piano di rimborso rateale. Le operazioni di sospensione sono realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario.
ALLUNGAMENTO DEI MUTUI
È prevista la possibilità:
• di allungare la durata dei mutui, in misura maggiore rispetto al precedente accordo;
• di spostare in avanti fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa con riferimento all’anticipazione di crediti certi ed esigibili;
• di allungare per un massimo di 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione.
Possono essere ammessi alla richiesta di allungamento i i mutui che non abbiano beneficiato di analoga facilitazione ai sensi dell’Accordo per il credito alle Pmi del 16 febbraio 2011 e dell’accordo “Nuove misure per il credito alle Pmi” del 28 febbraio 2012, mentre possono essere ammessi all’allungamento anche i mutui sospesi al termine del periodo di sospensione. Le operazioni di allungamento dei mutui se accompagnate da un rafforzamento patrimoniale o da processi aggregativi sono effettuate a condizioni contrattuali invariate, negli altri casi comunque l’eventuale variazione del tasso d’interesse originario non potrà essere superiore all’incremento del costo di raccolta della banca rispetto al momento dell’erogazione originaria del finanziamento e si terrà conto della presenza di eventuali garanzie aggiuntive.
Procedura e tempi
Le richieste per l’attivazione di uno degli strumenti descritti nell’accordo potranno essere presentate dalle imprese utilizzando il modulo predisposto dalle singole banche sulla base del modello elaborato dall’ABI è stato pubblicato al link: https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordi-per-il-credito/Accordo-per-il-credito-2015.aspx?LinkFrom=Imprese
L’elenco degli istituti aderenti è disponibile al link: https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordo-credito-2015/Banche%20aderenti/Adesioni_Accordo_Credito_2015.pdf
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha avviato il “Piano Nazionale Industria 4.0 – Investimenti, produttività ed innovazione”, recentemente rinominato “Piano Nazionale Impresa 4.0”. Tale iniziativa introduce anche in Italia una strategia nazionale sul tema della quarta rivoluzione industriale che adotta, tra le sue linee guida, il principio della “neutralità tecnologica” e quello di “interventi di tipo orizzontale e non settoriale”.
Dal 14 settembre 2018 le imprese iscritte nel provvedimento cumulativo di prenotazione dei voucher digitalizzazione potranno presentare, attraverso la stessa procedura informatica utilizzata per la presentazione della domanda, la richiesta di erogazione.
Obiettivi
Con l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2017” è proposta una misura mirata a:
- promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0.;
- stimolare la domanda da parte delle imprese del territorio di servizi per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e/o realizzare innovazioni tecnologiche e/o implementare modelli di business derivanti dall’applicazione di tecnologie I4.0.
Calendario delle scadenze
Ne consegue che per le aziende affidatarie valgono le seguenti scadenze:
data da cui è possibile effettuare le spese agevolate |
dal 14 marzo 2018 |
ultima data in cui sarà possibile sostenere le spese agevolate |
entro il 14 settembre 2018 |
invio richiesta di erogazione corredata dalla documentazione di rendicontazione |
dal 14 settembre 2018 al (entro il) 13 dicembre 2018 |
erogazione del voucher |
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta |
Soggetti interessati
Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Bando le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese come definite dall’Allegato I al Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea, aventi sede legale e/o unità locali – almeno al momento della liquidazione - nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Cuneo, e in regola con l’iscrizione al Registro Imprese e con il pagamento del diritto annuale.
In relazione al requisito di cui al punto precedente, nel caso delle imprese che non abbiano sede e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera al momento della domanda è sufficiente una dichiarazione, sottoscritta dal Legale rappresentante, nella quale esse si impegnano ad ottenere tale condizione prima della liquidazione del voucher.
Le imprese beneficiarie non devono trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi dell’art. 2 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE della Commissione europea.
Le imprese beneficiarie devono avere assolto gli obblighi contributivi.
Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese per servizi di consulenza relativi ad una o più tecnologie tra quelle previste all’art. 2 del presente Bando erogati dai fornitori descritti nella “Scheda”. Sono altresì ammissibili le spese per formazione esclusivamente se essa riguarda una o più tecnologie tra quelle previste dall’art. 2, comma 3, Elenco 1, della parte generale del Bando e nel limite del 50% del totale della spesa prevista dall’impresa.
Sono ammissibili solo i costi direttamente relativi alla fornitura dei servizi di consulenza o formazione previsti dal presente Bando, con esclusione delle spese di trasporto, vitto e alloggio, comunicazione e generali sostenute dalle imprese beneficiarie dei voucher.
I servizi di consulenza o formazione non potranno in nessun caso ricomprendere le seguenti attività:
- assistenza per acquisizione certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
- in generale, supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge o di consulenza/assistenza relativa, in modo preponderante, a tematiche di tipo fiscale, finanziario o giuridico;
- formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
Iniziative agevolabili
Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi ai sensi del Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GUUE L 187 del 26.6.2014), in attuazione del Regolamento dell’Unione Italiana delle Camere di commercio per la concessione di aiuti alle PMI per interventi in tema di digitalizzazione.
Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio al suddetto Regolamento UE; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tale Regolamento.
Misura dell’agevolazione
Le risorse complessivamente stanziate a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 150.000,00 interamente a carico della Camera di Commercio.
Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher. I voucher avranno un importo massimo di euro 2.500,00, oltre la premialità di cui al successivo art. 13.
voucher non possono superare il 50% dei costi ammissibili e saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/73.
Procedura e tempi
Il Decreto direttoriale del 29 marzo del Mise fissa la data a partire dalla quale le aziende potranno richiedere gli incentivi per la digitalizzazione della propria struttura imprenditoriale. Il progetto deve essere ultimato non oltre 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di assegnazione del voucher, quindi entro il 14 settembre 2018 e, comunque, la richiesta di erogazione deve essere presentata entro i successivi 90 giorni.
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2018 del D.M. 12 ottobre 2017, prende forma quanto previsto con l’articolo 20 L. 154/2016 in materia di supporto alle imprese del settore primario che operano produzione e trasformazione agricola, con esclusione espressa di quelle che producono prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Obiettivi
L'Ismea finanzia gli investimenti delle imprese agricole.
Soggetti interessati
I soggetti beneficiari sono rispettivamente le società di capitali, costituite anche in forma di società cooperativa che operano rispettivamente:
• nella produzione agricola primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’Allegato I, TFUE;
• nella produzione di beni nel contesto delle proprie attività ex articolo 32, comma 1, lettera c), Tuir.
Posso accedere ai finanziamenti Ismea anche le società di capitali partecipate in maggioranza da imprenditori agricoli, cooperative a mutualità prevalente e OP riconosciute, operanti nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma, dei prodotti di cui sempre all’Allegato I.
I soggetti così definiti devono, inoltre, soddisfare ulteriori condizioni quali l’avere una stabile organizzazione in Italia, essere in regola con gli obblighi contributivi ed essere economicamente e finanziariamente sane.
Spese ammissibili
Gli interventi, che ai sensi dell’articolo 4, comma 10, D.M. 12 ottobre 2017 devono rientrare in progetti di importo compreso tra i 2 e i 20 milioni di euro, possono avere a oggetto le seguiti tipologie di investimenti:
1.in attivi materiali e immateriali nelle aziende agricole, connessi alla produzione primaria;
2.per la trasformazione di prodotti agricoli e la relativa commercializzazione;
3.aventi a oggetto beni derivanti dalle attività connesse di cui all’articolo 32 Tuir e
4.relativi alla distribuzione e logistica.
Il finanziamento viene erogato a mezzo di SAL, nel numero massimo di 5 e di importo singolo compreso tra un minimo del 10% e un massimo del 50% del valore dell’investimento.
Iniziative agevolabili
L'Allegato A, contiene le specifiche degli investimenti che, nel caso siano relativi a interventi di cui ai precedenti punti 1 e 3, devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
• migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell’azienda agricola tramite o la riduzione dei costi o il miglioramento e la riconversione della produzione;
• migliorare l’ambiente naturale o le condizioni igieniche e di benessere degli animali;
• creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
• garantire il rispetto delle normative in vigore.
Misura dell’agevolazione
L’agevolazione consiste in un finanziamento a tasso di interesse agevolato, non inferiore allo 0,5%, con una durata massima di 15 anni di cui 5 di preammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale costante.
L’aiuto, come confermato dall’articolo 5, comma 1, D.M. 12 ottobre 2017 “è espresso in equivalente sovvenzione lordo e corrisponde al valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi al tasso di riferimento e la quota di interessi al tasso di interesse agevolato per la durata del piano di ammortamento del finanziamento agevolato”.
Procedura e tempi
Ai fini del finanziamento suddetto, le imprese interessate devono presentare domanda di ammissione a Ismea che procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti e della sostenibilità finanziaria del progetto; fase istruttoria che deve ultimarsi nel termine di 6 mesi dall’attivazione, salvo richiesta di documenti integrativi, circostanza che determina la sospensione del termine di cui sopra.
In ipotesi di accettazione, nel termine di ulteriori 6 mesi a decorrere dalla relativa delibera, le imprese devono trasmettere la documentazione necessaria per la stipula del contratto di finanziamento.
La “Manovra Correttiva 2017” (D.L. 50/2017) ha previsto una specifica agevolazione, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano “investimenti pubblicitari” su quotidiani, periodici, televisione e radio, proporzionato alla spesa incrementale delle campagne pubblicitarie effettuate.
Con la pubblicazione in G.U. del D.P.C.M. 90/2018 sono state definite le disposizioni attuative per la richiesta del credito di imposta.
Obiettivi
L'agevolazione decorre dal 2018 per le spese sostenute nel 2017 e per prenotare il beneficio sui costi in corso di sostenimento nel 2018, e consiste nella fruizione di un credito d’imposta del 75% per la pubblicità di aziende e professionisti a mezzo Stampa, Radio e TV, elevato a 90% per micro imprese, PMI e Startup innovative.
Soggetti interessati
La norma riguarda le imprese, i lavoratori autonomi a prescindere dalla forma giuridica e dall’iscrizione ad un Albo professionale ed anche gli enti non commerciali.
Sul punto va evidenziato che l’art. 4, comma 1, DPR n. 137/2012, contenente la Riforma degli ordinamenti professionali, contempla la “pubblicità informativa” con ogni mezzo avente ad oggetto:
• l’attività delle professioni regolamentate;
• le specializzazioni e i titoli posseduti attinenti alla professione;
• la struttura dello studio professionale;
• i compensi richiesti per le prestazioni.
Spese ammissibili
L'agevolazione in questione si sostanzia in un credito d’imposta connesso alle spese in campagne pubblicitarie effettuate tramite:
- stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale), anche on-line;
- emittenti televisive;
- emittenti radiofoniche locali (analogiche o digitali).
I giornali / emittenti, ai fini dell’accesso all’agevolazione in esame, devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile.
Risultano escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, come ad esempio:
û televendite;
û servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro;
û servizi di messaggeria vocale / chat-line con servizi a sovrapprezzo.
Per aver diritto al credito d’imposta è necessaria la sussistenza di un “investimento incrementale”, ossia del fatto che l’investimento effettuato sia superiore almeno dell’1% di quelli della stessa tipologia di investimento di informazione dell’anno precedente.
In data 24.11.2017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato un comunicato contenente alcuni chiarimenti relativi al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari, recentemente modificato ad opera del D.L. n. 148/2016. Tra le varie precisazioni segnaliamo che:
i) sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari (ad esempio televendite);
ii) le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio;
iii) l’estensione effettuata al 2017 si riferisce solamente alla stampa (anche on-line).
Riepilogando:
spese agevolabili incrementali sostenute nel 2017 (dal 24.06.2017 al 31.12.2017)
- stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale), anche on-line.
spese agevolabili incrementali sostenute nel 2018 (dal 1.1.2018 al 31.12.2018)
- stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale), anche on-line;
- emittenti televisive;
- emittenti radiofoniche locali (analogiche o digitali).
Iniziative agevolabili
Merita evidenziare che il beneficio in esame, sarà attribuito nel 2018 con riferimento agli investimenti pubblicitari “effettuati a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione” del DL n. 50/2017, ossia dal 24.6.2017 al 31.12.2017, se superiori a quelli sostenuti dal 24.6.2016 al 31.12.2016 per la stessa tipologia di investimento pubblicitario. Qualora nei mesi interessati del 2016 non siano state sostenute spese pubblicitarie della stessa tipologia di quelle agevolabili, non è possibile presentare l’istanza per la fruizione del credito di imposta per le spese sostenute nei mesi interessati del 2017.
E' anche possibile prenotare il beneficio, relativamente ai costi in corso di sostenimento nel 2018, ossia dal 1.1.2018 al 31.12.2018, se superiori a quelli sostenuti dal 2017 per la stessa tipologia di investimento pubblicitario. Qualora nel 2017 non siano state sostenute spese pubblicitarie della stessa tipologia di quelle agevolabili, non è possibile presentare l’istanza per la fruizione del credito di imposta per le spese sostenute nei mesi interessati del 2018.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta è pari al 75% - 90% del valore incrementale degli investimenti effettuati:
L’ammontare delle spese agevolabili va individuato in base al principio di competenza (art. 109 del Tuir). L’effettivo sostenimento delle spese dovrà essere attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni fiscali ovvero da un Revisore legale dei conti.
Nel caso in cui il credito d’imposta sia superiore a € 150.000 è necessario che il richiedente sia iscritto / abbia richiesto l’iscrizione agli elenchi dei fornitori / prestatori di servizi / esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, ossia alla Banca Dati Nazionale Antimafia.
Il credito d’imposta sopra descritto può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 ed è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni.
Procedura e tempi
Per il 2018 la comunicazione telematica va presentata a decorrere dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del D.P.C.M., ovvero dal 22 settembre al 22 ottobre 2018. Entro il 21 novembre 2018 il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria provvederà alla pubblicazione del provvedimento di attribuzione del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario (a oggi non è ancora stato istituito il codice tributo necessario per la compilazione del modello F24).
Per le spese di pubblicità sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, invece, dovrà essere presentata la comunicazione preventiva nel periodo tra il 22 settembre 2018 e il 22 ottobre 2018 e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati entro il 31 gennaio 2019.
Entro il 30 aprile 2019 sarà pubblicato un elenco provvisorio dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale.
I soggetti interessati a fruire del beneficio in esame dovranno presentare un’apposita istanza telematica tramite la specifica piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello predisposto dalla stessa Agenzia.
Il credito di imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa ai periodi di imposta di concessione del credito a seguito degli investimenti effettuati.
Con il decreto direttoriale dello scorso 22 dicembre, n. 7814, il Ministero dello sviluppo economico informa che a partire dal 2 gennaio 2017 riapre lo sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, a valere sullo strumento agevolativo “Nuova Sabatini”, concessi a fronte di finanziamenti bancari quinquennali per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature.
Obiettivi
Lo strumento agevolativo, definito in breve “Beni strumentali – Nuova Sabatini”, istituito dal decreto legge del Fare (articolo 2 D.L. 69/2013), è finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI) per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.
Soggetti interessati
L’agevolazione è aperta alle micro, piccole e medie imprese che operano sul territorio nazionale in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca ed esclusi industria carboniera, attività finanziarie e assicurative, produzione di imitazioni o sostituzione del latte o di prodotti lattiero – caseari.
Si tratta di piccole e medie imprese che acquistano beni strumentali nuovi, ovvero nuovi macchinari, impianti e attrezzature.
Spese ammissibili
Le spese ammissibili: acquisto macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature nuove, hardware e software.
Il contributo, a disposizione delle PMI, copre parte degli interessi sui finanziamenti bancari ed è pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso del 2,75%, su un piano convenzionale di ammortamento, con rate semestrali costanti e della durata di cinque anni, di importo corrispondente al finanziamento.
Il contributo è correlato a un finanziamento bancario (o leasing), che può essere assistito fino all’80% dell’importo dal Fondo di garanzia, compreso tra 20.000 euro e 2 milioni di euro.
Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a 516,46 euro.
Non sono ammissibili neanche le spese:
- relative a “terreni e fabbricati”, incluse le opere murarie, e “immobilizzazioni in corso e acconti”;
- per l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti;
- relative a commesse interne;
- relative a macchinari, impianti e attrezzature usati o rigenerati;
- di funzionamento;
- relative a imposte, tasse e scorte;
- relative al contratto di finanziamento.
Iniziative agevolabili
La L. 232/2016 (legge di Bilancio 2017) è stato prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese. Conseguentemente, il plafond di Cdp è stato incrementato fino a 7 miliardi di euro e sono stati stanziati ulteriori 560 milioni di euro, relativamente agli anni 2017-2023, per la corresponsione dei contributi a favore delle PMI.
Misura dell’agevolazione
Tra le novità dell’agevolazione concessa dal MiSE il fatto che i finanziamenti saranno sganciati dal plafond di Cassa Depositi e Prestiti, con la possibilità per le aziende di avere a disposizione un doppio binario per reperire le risorse:
· Cassa Depositi Prestiti;
· Direttamente dalle banche e dalle società di leasing.
Come ulteriore semplificazione non servirà più la garanzia di un commercialista o revisore legale per la certificazione del completamento dell’investimento. Questo, unito al fatto che i finanziamenti possono essere sganciati dalla CDP porta ad una riduzione dei tempi di emissione e concessione del contributo (30gg dalla delibera bancaria) e per la stipula dei contratti con le PMI e l’erogazione da parte delle banche.
Procedura e tempi
Le domande di finanziamento devono essere compilate dalle imprese utilizzando, solo ed esclusivamente, il modulo disponibile sul sito internet del MiSE nella Sezione Beni Strumentali - Sabatini. La domanda deve contenere in allegato l'intera documentazione a pena di inammissibilità e decadenza al contributo.
E’ stata pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico la nuova modulistica da presentare a partire dal 1° marzo 2017 e l’elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all’addendum alla convenzione “Beni strumentali” firmata tra il Ministero dello sviluppo economico, l’Associazione Bancaria Italiana e la Cassa Depositi e Prestiti il 23 febbraio 2017.
Per le domande spedite via pec dal 6 agosto 2018 è stata prevista una nuova guida alla compilazione della modulistica aggiornata:
Finanziamento agevolato al 100% per agevolare la realizzazione di investimenti in azienda atti a migliorare l’attività aziendale o per un miglior accesso al credito per scopi di liquidità aziendale, con intervento della Finpiemonte al 70% dell’importo richiesto e con intervento del 30% da parte dell’istituto di credito selezionato.
Obiettivi
Incentivare le aziende piemontesi a migliorare le proprie attività economiche e poter aver accesso a migliori flussi finanziari.
Soggetti interessati
Rientrano come ammissibili le imprese con codice Ateco 2007 appropriato e che siano PMI o MICRO IMPRESE aventi unità locale ubicata in Piemonte e risultanti in regolarità contributiva (DURC), anche mediante rateizzazione e in regola con le vigenti norme edilizie e urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente.
Spese ammissibili
Investimenti materiali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: macchinari, impianti e relativi rinnovamenti, attrezzature, hardware e software, suolo aziendale, immobili e opere murarie, mobili, arredi, automezzi, macchine d’ufficio, altri beni;
Investimenti immateriali a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, marchi, licenze, diritti d’autore, sistemi di qualità, certificazioni di qualità, ricerca e sviluppo, costi di pubblicità, costi di costituzione della società o di ampliamento;
Costi di acquisizione o trasferimento di azienda;
Rimanenze;
Locazione di immobili;
Spese per servizi o consulenze a titolo esemplificativo e non esaustivo: tenuta contabilità, consulenze aziendali, spese di progettazione, formazione del personale, intermediazione immobiliare;
Spese generali a titolo esemplificativo e non esaustivo: utenze (acqua, gas, elettricità, telefonia etc), cancelleria, spese per manutenzioni ordinarie Beni usati e in leasing.
Iniziative agevolabili
Sono ammissibili spese sostenute dopo la presentazione telematica.
Per le imprese costituite da meno di sei mesi dalla data di presentazione, sono ammissibili le spese sostenute prima della presentazione per un massimo del 30% del costo del progetto.
Misura dell’agevolazione
I finanziamenti concedibili devono essere di importo minimo pari a € 50.000. La quota massima di intervento nei finanziamenti è invece pari a € 1.000.000.
La copertura massima e fino al 100% delle spese ritenute ammissibili, per una durata di finanziamento minimo 36 mesi, massimo 84 mesi, con rata a quota capitale costante trimestrale posticipata e a tasso fisso; eventuale preammortamento di 6 mesi.
Possono essere richieste garanzie, sia reali che personali.
Procedura e tempi
Il bando è aperto a decorrere da 10/05/2017.
L’art. 1, comma 984, della Legge di Stabilità 2016 ha introdotto, a favore degli studenti di musica e degli istituti musicali pareggiati, un contributo per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita. Lo sconto è rimborsato al rivenditore sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997.
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 19.3.2018, prot. n. 60401 ha definito le modalità attuative dell’agevolazione in esame rinviando di fatto a quanto previsto dal provvedimento del 14.3.2017, prot. n. 50771 e aggiornato l’elenco degli Istituti musicali beneficiari.
Obiettivi
Con provvedimento prot. n. 50771 del 14.03.2017 l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità applicative per ottenere il bonus, fino ad un massimo di 2.500 euro per l’acquisto di strumenti musicali acquistati nel 2017 da parte degli studenti e del correlato credito d’imposta a favore del produttore o dei rivenditori. La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato al 2018 il bonus strumenti musicali.
Soggetti interessati
Per accedere al bonus, fissato in misura pari al 65% del prezzo finale nel limite massimo di 2.500 euro, (spesa massima agevolata di 3.846,15 euro) è necessario:
Si ricorda, infatti, che l’articolo 1, comma 626, della L. 232/2016, riconosce, per l’anno in corso, in favore degli studenti iscritti:
un contributo una tantum per l’acquisto, da effettuarsi nel 2018, di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi o comunque considerato “affine” o “complementare”.
Tale importo deve essere ridotto dell'eventuale contributo fruito per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo nel 2016 e/o nel 2017.
Spese ammissibili
Il contributo spetta per gli acquisti effettuati nel 2018, una sola volta, anche in caso di acquisto di un singolo componente dello strumento, per un importo fino a 2.500 euro e, comunque, in misura non eccedente il prezzo dell’acquisto, massimo di 3.846,15 euro.
Per accedere al contributo, che è erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita praticato dal rivenditore o produttore, lo studente dovrà richiedere al conservatorio di musica o all’istituto musicale pareggiato, che è tenuto al relativo rilascio, un certificato d’iscrizione non ripetibile “per tale finalità”, da cui risulti il suo cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di frequenza nonché lo strumento musicale coerente con il corso di studi.
Iniziative agevolabili
Il produttore o rivenditore è tenuto a conservare il certificato di iscrizione fino al termine entro il quale l’Agenzia delle entrate può esercitare l’attività di accertamento e documenta la vendita dello strumento mediante fattura, anche semplificata, o ricevuta fiscale o scontrino parlante che indichi, oltre agli altri dati ordinariamente richiesti, il codice fiscale dello studente, il prezzo totale della vendita, sul quale è applicata l’imposta sul valore aggiunto, e l’ammontare pagato mediante il contributo.
Per fruire del credito d’imposta, il rivenditore o produttore, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate i dati riportati nel certificato (codice fiscale dello studente e dell’istituto) integrandoli con quelli relativi allo strumento venduto (tipologia, prezzo totale) e l’ammontare del contributo.
Misura dell’agevolazione
Il limite complessivo dello stanziamento di spesa per il 2018 è di dieci milioni di euro.
Procedura e tempi
Per fruire del credito d’imposta, il rivenditore o produttore, prima di concludere la vendita dello strumento musicale, è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati riportati nel certificato (codice fiscale dello studente e dell’istituto) integrandoli con quelli relativi allo strumento venduto (tipologia, prezzo totale) e l’ammontare del contributo.
Le comunicazioni possono essere effettuate da parte del rivenditore / produttore a decorrere dal 26.3.2018, utilizzando i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate: Entratel o Fisconline.
Il credito d’imposta maturato sarà utilizzabile dal secondo giorno lavorativo successivo alla data di rilascio dell’apposita ricevuta che ne attesta la fruibilità, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 utilizzando il modello F24 da presentare esclusivamente tramite il canale telematico. Il codice tributo da indicare nel modello F24 è il 6865.
La legge di Bilancio 2017 ha previsto, a decorrere dal 1.01.2017, un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di € 800.
L'art. 1, cc. 248 e 249 L. 27.12.2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) ha previsto che l’assegno di natalità introdotto dall’art. 1, cc. 125-129, della L. 190/2014, c.d. bonus bebè, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1.01.2018 al 31.12.2018 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.
Obiettivi
Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei seguenti requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità. L’Inps ha diffuso le istruzioni con le circolari n. 39/2017 e n. 61/2017.
Soggetti interessati
Dal 1º gennaio 2019 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 80 euro mensili (960 euro annui) se l'ISEE minorenni non supera i 25.000 euro annui o dell'importo di 160 euro mensili (1.920 euro annui) se l'ISEE minorenni non supera i 7.000 euro annui.
L'assegno decorre è corrisposto dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo e spetta per la durata massima di 12 mesi, fino al compimento del 1° anno di età ovvero del 1° anno di ingresso in famiglia.
L'incentivo è erogato in favore dei figli di:
· cittadini residenza in Italia o in uno Stato dell'Unione europea;
· cittadini non comunitari in possesso del permesso di soggiorno UE residenti in Italia;
· cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli articoli 10 e 17, D.Lgs. 30/2007.
Misura dell’agevolazione
L’Inps corrisponde il beneficio per singole rate mensili, pari ad € 80 o € 160 a seconda del valore
dell’ISEE, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda (conto corrente, bonifico domiciliato, ecc.). Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’Istituto direttamente al richiedente.
L’erogazione dell’assegno a favore del richiedente termina al verificarsi di una delle seguenti situazioni:
· compimento di un anno di età, compimento di un anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo;
· raggiungimento della maggiore età del figlio adottato;
· perdita, da parte del richiedente, di uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio, in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza, ISEE superiore a € 25.000, provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo ai sensi dell’art. 25, c. 7 della L. 184/1983);
· revoca dell’adozione;
· decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
· affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
· affidamento del minore a persona diversa dal richiedente.
Procedura e tempi
L'assegno è corrisposto dall’Inps su domanda presentata in via telematica. La domanda può essere presentata dal giorno della nascita o dell’ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione del figlio.
Nel caso di minore affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall’affidatario entro il termine di 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare. In tale caso l’assegno spetta, in presenza di tutti i requisiti, a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali
reso esecutivo dal giudice.
Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate.
La L. 232/2016 ha disposto, con riferimento ai nati a decorrere dal 1.01.2016, che per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di 6 mesi.
Il beneficio è stato altresì prorogato per il biennio 2017-2018 dalla legge di Bilancio 2017 sia per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata sia per le lavoratrici autonome.
In conseguenza dell’abrogazione delle disposizioni in tema di lavoro accessorio, a partire dall’anno 2018 il voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting viene rinominato “Contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting” e viene erogato secondo le modalità previste per il “Libretto Famiglia”.
Obiettivi
Si tratta di un contributo economico utilizzabile alternativamente per il servizio di baby-sitting erogato secondo le modalità del libretto famiglia o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, nei limiti delle risorse disponibili.
Soggetti interessati
Il genitore richiedente deve avere diritto al congedo parentale:
- dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro entro gli 11 mesi dalla fine del congedo di maternità;
- iscritte alla gestione separata (comprese le libere professioniste non iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non pensionate), a condizione che, al momento della domanda, le richiedenti siano ancora negli 11 mesi successivi al termine del teorico periodo di indennità di maternità e non abbiano ancora fruito di tutto il periodo di congedo parentale;
- lavoratrici autonome o imprenditrici (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne).
Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio e purché ricorrano, per ciascuno di essi, i requisiti sopra richiamati.
Non sono ammesse al beneficio le lavoratrici:
û che non hanno diritto al congedo parentale (lavoratrici domestiche, a domicilio, disoccupate);
û in fase di gestazione;
û che siano ancora in congedo di maternità (o nel teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità in caso di lavoratrici autonome o imprenditrici e di lavoratrici iscritte alla Gestione separata);
û esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
û che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito con l’art. 19, c. 3 D.L. 4.07.2006, n. 223.
Spese ammissibili
• Pagamento diretto alla struttura prescelta per i servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati. Alla richiesta di pagamento all’Inps la struttura allega documentazione attestante la fruizione del servizio e la delegazione liberatoria di pagamento.
• Buoni lavoro in modalità telematica per il servizio di baby sitting. In ogni caso le madri dovranno procedere all’appropriazione telematica dei voucher entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici.
Il superamento di detto termine si intende come rinuncia al beneficio. L’appropriazione, entro il termine di 120 giorni, di solo una parte dei voucher, comporterà l’automatica rinuncia alla restante
parte.
Contrariamente a quanto comunicato dall’Inps in seguito dell’abrogazione dei buoni lavoro ad opera del D.L. 25/2017, i voucher continueranno ad essere emessi per il solo servizio baby sitting.
Iniziative agevolabili
Contributo per la fruizione della rete pubblica
Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati è erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio e della delegazione liberatoria di pagamento e fino a concorrenza dell’importo di € 600 mensili, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice.
Il contributo sarà erogato esclusivamente se il servizio per l’infanzia viene svolto da una struttura scolastica scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell’elenco formato sulla base delle iscrizioni effettuate dalle strutture stesse. Tale elenco è pubblicato sul sito www.inps.it affinché la madre lavoratrice, prima di presentare la domanda di ammissione al beneficio, possa verificare la presenza in elenco della struttura scolastica presso cui ha iscritto il figlio.
Contributo per servizi di baby sitting
Viene erogato mediante il “Libretto Famiglia”. I voucher acquistati entro il 31.12.2017 hanno validità fino al 31.12.2018.
Le madri, che si siano preventivamente registrate in procedura “Prestazioni Occasionali”, dovranno procedere all’acquisizione telematica del contributo per l’acquisto dei servizi di babysitting, entro e non oltre 120 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda ricevuta, tramite i seguenti canali telematici: indirizzo PEC indicato in domanda oppure pubblicazione del provvedimento nella stessa procedura telematica alla quale si è acceduto per la presentazione della domanda.
Il superamento di detto termine si intende come rinuncia al beneficio. L’acquisizione telematica di solo una parte del beneficio, entro il termine di 120 giorni sopra indicato, comporterà l’automatica rinuncia alla restante parte.
Misura dell’agevolazione
Il contributo è pari ad un importo massimo di € 600,00 mensili per un periodo massimo di 6 mesi (3 mesi per le lavoratrici autonome) divisibile solo per frazioni mensili intere.
Le lavoratrici part-time accedono al contributo nella misura riproporzionata (come specificato nella tabella allegata al messaggio Inps 1428/2018).
Il beneficio è alternativo alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice rinuncia.
Procedura e tempi
La domanda per il 2018 può essere presentata dal 29 gennaio 2018 con le seguenti modalità:
- web Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Inps. Parimenti, il cittadino potrà utilizzare, per l’autenticazione, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
- Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.
La presentazione delle domande sarà consentita fino al 31.12.2018, o comunque fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
E’ il bonus da 500 euro che il Presidente del Consiglio dei ministri ha voluto destinare ai giovani che diventano maggiorenni nel 2016 e nel 2017 ed ora anche nel 2018.
Obiettivi
Il bonus cultura è operativo a partire dal 15 settembre 2016 con un'apposita APP che il giovane maggiorenne, dovrà scaricare gratis, e attraverso la quale, potrà acquistare online i biglietti, oppure, generare il qr code o il bar code, da presentare al negozio al momento del ritiro dell’acquisto effettuato sull’app.
Soggetti interessati
APP bonus 18 anni è destinato ai ragazzi che compiono 18 anni nel corso del 2018, che si registrano entro il 30 giugno 2018, per utilizzare il bonus da 500 euro entro il 31 dicembre 2018.
Spese ammissibili
Sono 500 euro che i neo maggiorenni, possono spendere dal 3 novembre 2016 al 31 dicembre 2018, per acquistare biglietti per eventi culturali come cinema, teatro, spettacoli dal vivo, concerti, musei ecc.
Misura dell’agevolazione
Nel pacchetto cultura per tutti i ragazzi che compiranno la maggiore età il prossimo ci sarà un bonus da 500 euro in borse di studio per aiutare gli studenti meritevoli che, per problemi di basso reddito, potrebbero rinunciare agli studi, per la riqualificazione delle periferie per 500 milioni, 2 per mille alle associazioni culturali, per 50 milioni di euro.
Procedura e tempi
Bisogna scaricare l'applicazione app18 dai siti ufficiali: www.18app.it e www.diciottoapp.it o da App Store o Google Play entro il 30 giugno 2018.
Gli esercenti per registrarsi al portale dovranno essere in possesso delle credenziali Entratel o Fisconline.
Il Decreto Ministeriale 16 febbraio 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 2 marzo 2016, aggiorna la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione. La nuova disciplina concorre al raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e per l’efficienza energetica di cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto Legislativo 28/2011, e dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 102/2014.
Obiettivi
Il Conto Termico 2.0, in vigore dal 31 maggio 2016, potenzia e semplifica il meccanismo di sostegno già introdotto dal decreto 28/12/2012, che incentiva interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.
Soggetti interessati
Sono ammessi ai benefici previsti dal decreto in oggetto:
• le Amministrazioni Pubbliche, relativamente alla realizzazione di uno o più degli interventi che a breve andremo ad analizzare;
• i soggetti privati con alcune limitazioni circa l’ambito di applicazione delle agevolazioni.
Le Amministrazioni Pubbliche possono accedere ai benefici anche tramite l’intervento di una Esco ossia ad una società di servizi energetici (sono soggetti specializzati nella progettazione, realizzazione e gestione di interventi nel settore dell'efficienza energetica).
Dal prossimo 19 luglio 2016 potranno, però, presentare richiesta di incentivazione al GSE solo le ESCO dotate di certificazione secondo la norma UNI CEI 11352.
Spese ammissibili
Gli interventi incentivabili sono:
1) Interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti (riservati alle PA):
- Efficientamento dell’involucro:
1) coibentazione pareti e coperture;
2) sostituzione serramenti;
3) installazione schermature solari;
4) trasformazione degli edifici esistenti in "nZEB";
5) illuminazione d’interni;
6) tecnologie di building automation.
- Sostituzione di impianti esistenti per la climatizzazione invernale con impianti a più alta efficienza come le caldaie a condensazione.
2) Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza:
Sostituzione di impianti esistenti con generatori alimentati a fonti rinnovabili:
1) pompe di calore, per climatizzazione anche combinata per acqua calda sanitaria;
2) caldaie, stufe e termocamini a biomassa;
3) sistemi ibridi a pompe di calore.
Installazione di impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling per la produzione di freddo.
Gli interventi devono essere realizzati utilizzando esclusivamente apparecchi e componenti di nuova costruzione e devono essere correttamente dimensionati in funzione dei reali fabbisogni di energia termica.
Iniziative agevolabili
Con riferimento ai soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito d’impresa o di reddito agrario, per interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati d’impianto di climatizzazione, sono agevolabili:
• sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso d’impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
• sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso d’impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW;
• installazione d’impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2 è richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore;
• sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
• sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.
Con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni sono incentivabili ai fini dell’incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parte di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione, i seguenti interventi:
• isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
• sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
• sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
• installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
• trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero”;
• sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione;
• installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
Misura dell’agevolazione
I beneficiari potranno accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alla P.A. Responsabile della gestione del meccanismo e dell’erogazione degli incentivi è il Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Oltre ad un ampliamento delle modalità di accesso e dei soggetti ammessi (sono ricomprese oggi anche le società in house e le cooperative di abitanti), sono stati introdotti nuovi interventi di efficienza energetica. Le variazioni più significative riguardano anche la dimensione degli impianti ammissibili, che è stata aumentata, mentre è stata snellita la procedura di accesso diretto per gli apparecchi “a catalogo”.
Procedura e tempi
L’accesso agli incentivi può avvenire attraverso due modalità:
1) ACCESSO DIRETTO: per gli interventi realizzati dalle PA e dai soggetti privati, la richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine dei lavori.
E’ previsto un iter semplificato per gli interventi riguardanti l’installazione di uno degli apparecchi di piccola taglia (per generatori fino a 35 kW e per sistemi solari fino a 50 mq) contenuti nel Catalogo degli apparecchi domestici, reso pubblico e aggiornato periodicamente dal GSE sul proprio sito http://www.gse.it/, al seguente percorso web Home > Conto Termico (DM 28/12/12) > Conto Termico 2.0.
2) PRENOTAZIONE: per gli interventi ancora da realizzare da parte delle PA e delle ESCO che operano per loro conto, erogazione di un primo acconto all’avvio e il saldo alla conclusione dei lavori.
Finanziamento agevolato e fondo perduto per agevolare la realizzazione di investimenti in azienda atti a migliorare l’efficienza energetica o l’istallazione di fonti rinnovabili per l’utilizzo di energia a copertura parziale o totale delle proprie necessità energivore.
Obiettivi
Incentivare le aziende piemontesi a migliorare le proprie efficienze energetiche o l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo produttivo.
Soggetti interessati
Rientrano come ammissibili le imprese con codice Ateco 2007 appropriato e che siano:
- le PMI NON energivore;
- le GI o le PMI energivore;
aventi unità locale ubicata in Piemonte e risultanti in regolarità contributiva (DURC).
Spese ammissibili
Nel caso di PMI non energivore l’investimento minimo deve essere di € 50.000, massimo di € 3.000.000.
Nel caso di GI e PMI energivore l’investimento minimo deve essere di € 100.000, massimo di € 5.000.000
L’investimento deve essere realizzato entro 24 mesi dall’approvazione della domanda.
Sono ammissibili gli investimenti in:
Linea 1- Interventi di efficienza energetica:
a) installazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
b) interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica nei processi produttivi, diretta a ridurre l’incidenza energetica sul prodotto finale, tali da determinare un significativo risparmio annuo di energia utile;
c) interventi finalizzati all’aumento dell’efficienza energetica degli edifici nell’unità locale;
d) sostituzione puntuale di sistemi e componenti a bassa efficienza con altri a maggiore efficienza;
e) installazione di nuove linee di produzione ad alta efficienza.
Linea 2 - Interventi di installazione di impianti a fonti rinnovabili:
la cui energia prodotta sia interamente destinata all’autoconsumo nell’unità locale.
Tutti gli interventi proposti devono soddisfare i seguenti requisiti generali:
- devono riguardare una sola unità locale;
- al momento della presentazione della domanda non devono essere obbligatori per il destinatario finale (ad esempio, prescrizioni derivanti da leggi in materia di ambiente, da provvedimenti di autorizzazione, ecc.) e non devono riguardare interventi necessari a conformarsi a norme dell’Unione già adottate, anche se non ancora in vigore;
- non devono riguardare reti di teleriscaldamento;
- non devono riguardare attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri.
Sono ammessi a beneficiare dell’agevolazione gli investimenti avviati dopo la presentazione della domanda telematica e che si sostanziano nelle seguenti voci di costo (al netto dell’Iva):
a) fornitura dei componenti necessari alla modifica dei processi o alla realizzazione degli impianti o degli involucri edilizi ad alta efficienza;
b) installazione e posa in opera degli impianti e dei componenti degli involucri edilizi;
c) opere murarie ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari oggetto di finanziamento, nel limite del 20% degli investimenti di cui alla Linea 1 – lettera a), fatto salvo il caso di interventi di cui alla Linea 1 – lettera c);
d) sia per impianti, sia per involucri edilizi: spese tecniche per progettazione, direzione lavori, degli impianti, ecc..). Le spese tecniche sono ammesse nel limite del 10% del totale delle spese inserite in domanda e comunque di importo non superiore a € 50.000,00.
Non sono ritenuti ammissibili:
O beni usati;
O opere murarie generiche o non ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari finanziati nel progetto;
O costi relativi a commesse interne o in cui vi siano legami societari o mediante amministratori;
O acquisto di beni in leasing;
O beni non direttamente identificabili come legati all’intervento di efficienza energetica/ o produzione di energia da fonti rinnovabili il cui singolo valore sia inferiore a € 500,00;
O l’IVA, a meno che risulti indetraibile per l’impresa, e qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario;
O spese in economia;
O mezzi e attrezzature di trasporto.
Misura dell’agevolazione
L'incentivazione può coprire fino al 100% dei costi ritenuti ammissibili dell'investimento e risulta così suddivisa:
- finanziamento pari almeno all’80% del valore del progetto in termini di costi ammissibili, erogato per il 75% con fondi regionali a tasso zero e per la quota restante (pari ad almeno il 25%) da fondi bancari;
- contributo a fondo perduto del 20% del valore del progetto con un massimo di € 500.000 nel caso di GI e PMI energivore e di € 300.000 nel caso di PMI NON energivore.
Nel caso in cui il destinatario finale risulti in possesso del rating di legalità attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM8), nei limiti consentiti in termini di intensità di aiuto, il prestito potrà beneficiare di una premialità del 5% per quanto riguarda i fondi regionali a tasso zero.
Il finanziamento a tasso zero viene erogato in un’unica soluzione, tramite la banca convenzionata scelta dal destinatario finale, a seguito di espressa autorizzazione all’erogazione da parte di Finpiemonte.
a) Tale finanziamento sarà rimborsato con rate trimestrali posticipate e avrà la durata 60 mesi, di cui 6 di preammortamento facoltativo, per investimenti inferiori o uguali a 1.000.000,00 €;
b) 72 mesi, di cui 12 di preammortamento facoltativo, per investimenti compresi tra 1.000.000,00 € e 2.000.000,00 €;
c) 84 mesi, di cui 12 di preammortamento facoltativo, per investimenti superiori a 2.000.000,00 €.
Le opzioni b) e c) sono a discrezione dell’azienda, che potrà comunque scegliere l’opzione a).
Il contributo a fondo perduto viene erogato in un’unica soluzione dopo la valutazione tecnico - economica della documentazione finale della spesa effettivamente sostenuta.
Procedura e tempi
Il bando è aperto a decorrere dal 20/06/2016 e necessita:
- del possesso della firma digitale del legale rappresentante dell’impresa;
- della delibera positiva bancaria che viene rilasciata solo se l’impresa ha i requisiti economici – finanziari che generano almeno 9 punti su 17.
I pagamenti NON devono essere effettuati in forma cumulativa e devono avere come causale il codice domanda.
Il decreto legge Investment compact prevede l’estensione del regime di patent box a tutte le tipologie di marchi, inclusi quelli commerciali. In particolare, il provvedimento rimuove la limitazione che allo stato attuale vede i marchi d’impresa agevolati solo se funzionalmente equivalenti ai brevetti, estendendola pertanto a tutti i marchi, inclusi quelli commerciali.
Obiettivi
Tra gli Investment compact, si segnalano diverse modifiche al nuovo regime di patent box, istituito dalla legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 37-45) noto anche come “Investment compact le novità per le imprese”.
Si tratta di un regime opzionale, introdotto dalla legge di Stabilità per il 2015, di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di alcune tipologie di beni immateriali, conseguiti da società ed enti commerciali che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
Soggetti interessati
E’ rivolta a tutti i titolari di reddito d’impresa, a prescindere da forma giuridica, dimensione e regime contabile, che sostengono costi in attività di ricerca in beni immateriali, quali:
- spese del personale, da ricercatore a tecnico o altro personale ausiliario;
- strumentazione ed attrezzature immobili e terreni;
- costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti od ottenuti in licenza;
- consulenze esterne;
- spese generali supplementari;
- altri costi d’esercizio;
- studi di fattibilità.
Spese ammissibili
Il nuovo regime, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, consente alle imprese in questione di beneficiare dell’esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap di una quota (pari al 50% dal 2017), del reddito derivante dall’utilizzo indiretto di opere dell’ingegno, marchi e brevetti. Per i primi due periodi d’imposta (2015 e 2016), la misura dell’incentivo è ridotta, essendo prevista la detassazione di una quota di reddito pari, rispettivamente, al 30 e 40%. L’opzione ha validità per cinque esercizi ed è irrevocabile. Dal 2017 la detassazione del 50% entrerà a regime.
Iniziative agevolabili
L’agevolazione spetta anche in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali nell’attività d’impresa. In tale ipotesi, il reddito figurativo derivante dallo sfruttamento degli asset è agevolabile (negli stessi termini previsti in caso di concessione in licenza), in misura pari al contributo economico apportato da tali beni alla produzione del reddito complessivo. La determinazione di tale quota deve avvenire in via preventiva con l’Agenzia delle entrate, mediante l’attivazione di una procedura di ruling.
Misura dell’agevolazione
Concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Ires, per la misura sopra indicata, del loro ammontare i redditi derivanti dall'utilizzo (diretto o indiretto) di:
La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base di un’apposita formula matematica. Il valore di riferimento è dato dal rapporto tra:
a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale;
b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.
Procedura e tempi
L’opzione di detassazione agevolata è da esercitare con l’ente competente, ha durata pari a cinque anni, è irrevocabile a favore dell’impresa e rinnovabile.
Con un provvedimento del 10/11/2015 il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per comunicare la scelta per il regime agevolato, fissando al 30 aprile 2016 il termine per l’invio telematico.
Per i periodi di imposta 2015 e 2016 l’opzione deve essere fatta attraverso una comunicazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate per esercitare le opzioni quinquennali riferite al 2015 (validità fino al 2019) e al 2016 (validità fino al 2020).
Dal 2017, invece, l’opzione si effettuerà direttamente nella dichiarazione dei redditi, e scatterà dal periodo di imposta a cui quella dichiarazione si riferisce (nel modello Redditi 2018, pertanto, si opterà con decorrenza dal 2017, e così via).
E’ stato adottato il nuovo regolamento, con il decreto 8 luglio 2015 n. 140, per l’avvio di nuove attività imprenditoriali di piccola dimensione, con una radicale modifica degli incentivi in favore dell’autoimprenditorialità di cui al titolo I del D.Lgs. n. 185/2000.
Obiettivi
Con la circolare direttoriale 9 ottobre 2015 n. 75445 sono stati definiti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione: corredate dei piani di impresa e della documentazione potranno essere presentate al soggetto gestore a partire dal giorno 13 gennaio 2016.
Soggetti interessati
La nuova misura prevede che possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di micro e piccola dimensione in possesso del requisito della prevalente partecipazione da parte di giovani tra i 18 e i 35 anni o di donne, costituite in forma societaria da non più di dodici mesi dalla data di presentazione della domanda. È prevista la possibilità di presentazione della domanda di agevolazione anche da parte di persone fisiche non ancora costituite in forma societaria, fermo restando l’onere per le stesse di costituzione entro 45 giorni dalla data di comunicazione del positivo esito delle verifiche.
Spese ammissibili
Le agevolazioni sono concesse, in regime de minimis, nella forma del finanziamento agevolato a tasso zero, della durata massima di 8 anni, a copertura di non più del 75% delle spese. I programmi d’investimento devono prevedere spese non superiori a 1,5 milioni di euro.
Iniziative agevolabili
Sono ammesse alle agevolazioni le iniziative attivabili su tutto il territorio nazionale e promosse nei principali settori dell’economia quali:
Sono stati individuati, inoltre, settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile e femminile, riguardanti:
Misura dell’agevolazione
Le risorse finanziarie destinate all’intervento sono quelle del Fondo rotativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze presso il Soggetto gestore, Invitalia, pari attualmente a circa 50 milioni di euro, la cui consistenza si autoalimenta grazie ai rientri dei mutui relativi alle agevolazioni già concesse a partire dal 2006. La consistenza del Fondo, inoltre, potrà essere incrementata da ulteriori risorse comunitarie, nazionali e regionali.
Procedura e tempi
A partire dal 13 gennaio 2016 é possibile compilare – esclusivamente per via elettronica – le domande utilizzando la piattaforma informativa messa a disposizione nel sito internet di www.invitalia.it.
Con due distinte risoluzioni pubblicate nel corso del mese di febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate interviene per chiarire l’applicazione concreta a due casi del credito d’imposta per ricerca e sviluppo.
Le disposizioni attuative sono state introdotte con il decreto del Ministero dell’Economia di concerto con quello dello Sviluppo Economico n. 174 pubblicato in G.U. il 27 maggio 2015, con il quale si completa il quadro normativo che consente, per il quinquennio 2015-2019, la fruizione del credito di imposta da parte delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.
Obiettivi
Incentivare le aziende italiane a investire maggiormente e sempre di più nella ricerca ed innovazione sia di base sia di sviluppo pre-competitivo, dal 2015 al 2019.
Soggetti interessati
Possono beneficiare dell’agevolazione di cui al presente decreto tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 (ovvero per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare per gli investimenti effettuati nel quinquennio 2015-2019).
Spese ammissibili
Viene riconosciuto un credito di imposta fruibile mediante F24 pari al 50% o 25% del valore incrementativi 2012/2014 relativo alle seguenti spese sostenute dal 2015 al 2019:
Ø Personale altamente qualificato (laurea magistrale in materie tecnico-scientifiche come da classificazione Unisco Isced) aventi mansioni NON amministrative, contabili e commerciali. E’ assimilato al dipendente il soggetto in collaborazione con l’impresa, anche esercente arte e professione (con partita Iva) a condizione che svolga la propria attività presso le strutture dell’impresa (50%).
Ø Quote di ammortamento per strumenti ed attrezzature di laboratorio o canoni leasing (25%).
Ø Contratti di ricerca con università, enti di ricerca ed organismi equiparati e con ALTRE IMPRESE (50%).
Ø Competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale o biotecnologia, ad una topografia di prodotto a semiconduttori od ad una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne (25%).
Si ricorda che l’articolo 1, comma 15, L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), ha introdotto, con effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 le seguenti modifiche:
· il periodo di vigenza del regime agevolativo è prorogato di un anno, in quanto il credito è riconosciuto per gli investimenti effettuati "dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020";
· tale credito è attribuito nella misura unitaria del 50% delle spese ammissibili, indipendentemente dalla tipologia di appartenenza delle stesse;
· l'importo massimo annuale del credito riconosciuto per ciascun beneficiario è elevato da 5 a 20 milioni di euro.
Iniziative agevolabili
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Misura dell’agevolazione
Due sono le condizioni per accedere al credito di imposta:
· le spese sostenute nell’attività di ricerca e sviluppo per ciascun periodo d’imposta devono essere almeno pari a 30.000 euro;
· è necessario che esse realizzino un incremento della spesa media annuale dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (per le imprese costituite successivamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 detta media è pari a zero).
Al verificarsi delle due condizioni il credito è riconosciuto fino all’importo massimo annuo di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario nella misura del:
4 50% della spesa incrementale in relazione al personale altamente qualificato e ai contratti di ricerca stipulati con università e/o enti e organismi di ricerca e/o imprese;
4 25% della spesa incrementale in relazione agli strumenti ed attrezzature di laboratorio competenze tecniche e privative industriali.
Posto che la media di riferimento individuata dalla norma primaria per il calcolo della spesa incrementale resta fissa, poiché ancorata ai periodi d’imposta 2012- 2014, ne deriva che per le imprese costituite successivamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, la media di riferimento non potrà che essere pari a zero, in quanto anch’essa andrà calcolata con riferimento ai costi sostenuti nei periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
Procedura e tempi
L’agevolazione è fruibile dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di effettuazione degli investimenti. Il bonus è cumulabile con l’agevolazione per l’assunzione di personale altamente qualificato e di ricerca. Attualmente si ritiene sia anche cumulabile con le varie e difformi possibilità agevolative essendo un beneficio aperto a tutte le tipologie di imprese.
Con il DM 09.12.2014 il MISE ha fissato le nuove disposizioni in materia di concessione ed erogazione delle agevolazioni riconosciute per i c.d. “contratti di sviluppo”. Le norme, in particolare, sono state uniformate alle disposizioni UE impartite con il regolamento GBER valido fino al prossimo 2020.
Obiettivi
Secondo quanto stabilito dal DM 09.12.2014 i contratti di sviluppo hanno ad oggetto la realizzazione di un programma di sviluppo industriale, per la tutela dell’ambiente oppure di attività turistiche.
Soggetti interessati
In riferimento all’ambito soggettivo di applicazione, considerate le implicazioni collegate alle dimensioni dei soggetti partecipanti, si deve specificare che le imprese devono essere classificati quali piccole, medie e grandi ai sensi di quanto disposto nell’allegato 1 del regolamento GBER (altrimenti individuati nel decreto MISE 18.04.2005).
Iniziative agevolabili
Con il nuovo decreto il Ministero ha fissato i programmi di intervento ammissibili, le intensità di aiuto e le agevolazioni che potranno essere riconosciute:
ü per gli investimenti produttivi in beni materiali e immateriali;
ü per gli investimenti finalizzati allo sviluppo turistico;
ü per gli investimenti finalizzati alla tutela ambientale.
In riferimento ai programmi ammissibili, si deve segnalare che gli articoli 5, 6 e 7 del decreto prevedono, per ognuno, condizioni di ammissibilità differenti. L’articolo 5, relativamente ai programmi di sviluppo industriale, stabilisce che devono riguardare un'iniziativa imprenditoriale finalizzata alla produzione di beni e/o servizi, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d'investimento ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione ai prodotti e servizi finali.
Misura dell’agevolazione
L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del programma di sviluppo - con esclusione del costo di opere infrastrutturali se previste - non deve essere inferiore:
- a 20 milioni di euro;
- 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Le agevolazioni previste dal decreto possono essere concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto previste in riferimento ad ogni ipotesi agevolata, ed, in particolare, in funzione agli specifici progetti di investimento ed alle dimensioni societarie. In ogni caso, le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro:
4 finanziamento agevolato;
4 contributo in conto interessi;
4 contributo in conto impianti;
4 contributo diretto alla spesa.
Procedura e tempi
In riferimento alla procedura per la richiesta, il riconoscimento e l’erogazione dell’agevolazione, si segnala che il Ministero del Lavoro è intervenuto con il decreto direttoriale 29.04.2015, fissando termini e modalità di presentazione della domanda. Secondo quanto stabilito dal Ministero del Lavoro, al 10.06.2015, alle ore 12.00 è fissato l’avvio di presentazione della domanda. Non è stato fissato, invece, alcun termine finale, che si presume coincidere con l’esaurimento delle risorse stanziate (250 milioni di euro).
Per procedere alla presentazione della domanda gli interessati dovranno accedere al sito ufficiale di Invitalia (http://www.invitalia.it) e accedere alla piattaforma online che verrà attivata nei prossimi giorni nella sezione relativa ai contratti di sviluppo.
Si tratta di una varietà di agevolazioni per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché per la patrimonializzazione e la partecipazione di fiere e mostre per le PMI.
Soggetti interessati
I beneficiari del finanziamento agevolato per i programmi di inserimento su mercati extraUE sono tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata, ivi comprese quelle a partecipazione giovanile o femminile.
Spese ammissibili
Il finanziamento agevolato riguarda programmi con caratteristiche di investimento, rivolti a Paesi che non sono membri dell’Unione Europea, finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e/o servizi, ovvero all’acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l’apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento.
Il programma deve riguardare il lancio e la diffusione da parte del richiedente di:
beni e/o servizi prodotti in Italia;
beni e/o servizi non prodotti in Italia, ma comunque distribuiti con il marchio di imprese italiane.
Le spese ammissibili al finanziamento, riguardano:
- spese di funzionamento;
- spese per attività promozionali;
- spese per interventi vari.
Iniziative agevolabili
ü Una prima agevolazione consiste nella concessione di un finanziamento a tasso agevolato per la realizzazione di programmi di inserimento sui mercati esteri: il finanziamento agevolato andrà a coprire l’85% delle spese, con applicazione di un tasso di interesse pari al 15% (attualmente sotto l’1%...) di quello di riferimento.
ü Una seconda agevolazione, invece, riguarda gli studi di pre-fattibilità dell’operazione, ovvero la pianificazione relativa all’introduzione di un nuovo prodotto nel mercato, oppure l’inserimento in un nuovo mercato di un prodotto già esistente. In tal caso può essere concesso un finanziamento pari al 100% delle spese da sostenere, con un massimale variabile da 100.000 a 300.000 euro, con applicazione di un tasso di interesse pari al 15% di quello di riferimento.
ü Per quanto concerne le PMI, vengono previste le seguenti agevolazioni:
Pmi1) viene previsto un finanziamento a favore della patrimonializzazione delle PMI di importo pari al 25% del patrimonio netto dell’impresa richiedente, con un massimale di 300.000 euro;
Pmi2) per la partecipazione a fiere e mostre sui mercati extraUE, viene previsto un finanziamento delle spese pari al 85% delle stesse, con applicazione di un tasso di interesse pari al 15% di quello di riferimento.
Misura dell’agevolazione
Il finanziamento può coprire fino al 100% dell’importo delle spese indicate e può essere concesso per un importo non superiore a quello consentito dall’applicazione del regolamento UE “de minimis”. Il preventivo di spesa agevolabile non può essere superiore a:
Æ euro 100.000 per studi collegati ad investimenti commerciali;
Æ euro 200.000 per studi collegati ad investimenti produttivi;
Æ euro 300.000 per assistenza tecnica.
Il tasso di interesse è pari al 15% di quello di riferimento.
Con la legge di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (L. 107/2015 c.d. “buona scuola”) viene introdotto il cosiddetto “school bonus” e cioè un credito d’imposta per le erogazioni liberali effettuate nei confronti degli istituti scolastici (o meglio “del sistema nazionale di istruzione”).
Obiettivi
Secondo quanto definito dall'articolo 1, comma 145 della legge 107/2015, le erogazioni liberali in denaro destinate agli istituti scolastici, per la realizzazione di nuove strutture, manutenzione e potenziamento di quelle esistenti, spetta un credito di imposta da dividere in 3 quote annuali di pari importo per 3 anni. Per cui tutti i contribuenti che nel corso del 2018 effettuano tali donazioni, possono fruire degli sconti fiscali.
Soggetti interessati
La norma non pone limitazioni sotto il profilo soggettivo e cioè in relazione ai soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione: il citato bonus, pertanto, spetta sia alle persone fisiche che agli enti non commerciali, nonché ai titolari di reddito di impresa.
Lo “School-Bonus”, quindi, può essere riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano una erogazione liberale in denaro agli istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione con le specifiche finalità previste dalla norma (e di seguito evidenziate). Pertanto, il credito spetta:
- alle persone fisiche;
- alle imprese individuali;
- alle società (di persone / di capitali);
- agli enti non commerciali.
Spese ammissibili
Il credito di imposta, riconosciuto per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti.
Si evidenzia che il beneficio spetta per le sole erogazioni liberali in denaro, con l’esclusione, quindi, delle erogazioni in natura, finalizzata a sostenere un investimento per:
( la realizzazione di nuove strutture scolastiche;
( la manutenzione ed il potenziamento di strutture scolastiche esistenti;
( interventi volti al miglioramento dell'occupabilità degli studenti.
In merito alle spese agevolabili, è fissato un tetto massimo di 100mila euro per ciascun periodo di imposta e non è cumulabile, per le medesime spese, con altre agevolazioni.
Iniziative agevolabili
Pertanto, tutti i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli istituti scolastici, destinate alla realizzazione di progetti individuati dalla norma stessa, possono usufruire, limitatamente al triennio 2016-2018, di un credito di imposta, in misura differenziata a seconda dei periodi di imposta in cui vengono effettuate le erogazioni:
4 nella misura del 65% delle erogazioni effettuate negli anni 2016 e 2017
4 nella misura del 50% per quelle effettuate nel 2018.
Si evidenzia che il “bonus” in esame non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.
Misura dell’agevolazione
Per quanto riguarda le modalità di utilizzo, la norma specifica che il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Ad esempio, il credito maturato nel 2015, di ammontare pari a 90, sarà utilizzabile nel 2016, nel 2017 e nel 2018, con il tetto massimo annuale di 30.
I soggetti titolari di reddito d’impresa potranno utilizzare il credito d’imposta, sempre in tre quote annuali di pari importo, in compensazione tramite modello F24 (articolo 17 del Dlgs 241/1997).
Le persone fisiche e gli enti non commerciali che non svolgono un’attività d’impresa si ritiene che, in base alle precisazioni rese dall’Agenzia in merito all’“Art-Bonus” nella circolare 31.7.2014, n. 24/E, utilizzeranno il credito d’imposta nel mod. Unico / Redditi.
Procedura e tempi
È necessario attendere l’emanazione del citato Decreto da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) al fine di individuare le corrette modalità con le quali le erogazioni in esame devono essere effettuate per poter beneficiare del relativo credito d’imposta.
Due però sono le condizioni affinché il “bonus” possa essere perfezionato:
Sulla G.U. del 31 maggio è stato pubblicato il D.L. n. 83/2014, salutato come il sistema di norme che dovranno dare nuovo impulso allo sviluppo del settore culturale in Italia e al rilancio del turismo. Tra le misure contenute nel provvedimento quella che ha suscitato il maggiore interesse è sicuramente quella contenuta nell’art. 1, destinato a disciplinare il cosiddetto “ART bonus” cioè il credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
Con la L. 175/2017 il Legislatore ha rivisto le agevolazioni a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali nel settore dello spettacolo.
Obiettivi
Il decreto Art Bonus rappresenta un'autentica rivoluzione nell’ambito della cultura e del turismo e introduce strumenti concreti ed operativi per sostenere il patrimonio culturale e rilanciare il settore turistico.
Soggetti interessati
Con il nuovo Art Bonus sarà detraibile il 65% delle donazioni che le singole persone e le imprese faranno in favore di enti culturali, come musei, siti archeologici, archivi, biblioteche, teatri e fondazioni lirico sinfoniche.
Deve trattarsi di erogazioni in denaro aventi il fine di favorire la manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, destinate al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura pubblica ovvero dirette alla realizzazione di nuove strutture o al restauro di quelle esistenti.
L’agevolazione può essere fruita da:
- persone fisiche;
- soggetti titolari di reddito d’impresa;
- società di capitali;
- società di persone;
- enti non commerciali.
Spese ammissibili
In primo luogo bisogna sottolineare che l’agevolazione riguarda esclusivamente le erogazioni liberali in denaro: sono escluse quindi tutte le altre forme di finanziamento “in natura”.
I versamenti devono poi essere vincolati a specifiche finalità, analiticamente indicate dalla norma.
E’ previsto l’obbligo di pubblicizzare adeguatamente la donazione. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono infatti comunicare mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento (le modalità di comunicazione non sono indicate nel provvedimento). Questi soggetti sono poi tenuti a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un’apposita sezione nei propri siti web istituzionali.
Iniziative agevolabili
Si tratta, nello specifico, di:
- interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture;
- il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Possono essere beneficiari della erogazione, secondo le indicazioni novellate dal Legislatore proprio con la citata L. 175/2017:
gli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica |
le fondazioni lirico-sinfoniche |
i teatri di tradizione |
le istituzioni concertistico-orchestrali |
i teatri nazionali |
i teatri di rilevante interesse culturale |
i festival |
i centri di produzione teatrale e di danza |
i circuiti di distribuzione |
gli enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo |
Secondo il disposto della Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 136/E/2017, ai fini della agevolazione i soggetti beneficiari possono appartenere sia a Stato e Regioni ma anche agli altri enti territoriali.
Misura dell’agevolazione
Per i versamenti effettuati con le finalità sopra ricordate compete un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate.
La disposizione pone poi un limite alla misura del credito d’imposta riconosciuto per l’effetto dei sopra richiamati versamenti. In particolare, per le persone fisiche e gli enti non commerciali il credito è pari al 15% del reddito imponibile mentre per i titolari di reddito d’impresa non può superare il 5 per mille dei ricavi annui. Il fatto di avere ancorato la fruizione del credito ai ricavi e non al risultato fiscale consente una più “certa” fruizione dell’agevolazione.
Il credito di imposta deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo e, per le imprese, può essere utilizzato in compensazione (senza interferire con il limite annuale) e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Procedura e tempi
La disposizione è immediatamente operativa. L’Agenzia delle Entrate, con circolare del 31.7.2014 n. 24, ha fornito le prime indicazioni con riferimento al bonus fiscale di cui trattasi.
La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 il “bonus arredi” che è una misura di incentivazione fiscale che consente di detrarre il 50% dalla dichiarazione dei redditi le spese documentate relative all’acquisto di arredi da destinare agli immobili che sono stati oggetto di ristrutturazione, nel limite di 10mila euro.
Obiettivi
Per avere la detrazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.
Soggetti interessati
Il “bonus mobili” spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione fiscale 50%, per aver sostenuto spese riguardanti il recupero del patrimonio edilizio e che sono assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Spese ammissibili
L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto di mobili/arredi, materassi, apparecchi di illuminazione e grandi elettrodomestici.
a) Mobili/Arredi: rientrano tra gli “arredi” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, cucine, mobili per il bagno, arredi per esterno, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione (lampade da tavolo e da terra, lampadari, appliques, etc) che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni, di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Sono inclusi nell’agevolazione i mobili nuovi realizzati su misura, mentre restano esclusi dal bonus i mobili usati acquistati da venditori privati, antiquari e rigattieri.
b) Grandi Elettrodomestici: rientrano nei grandi elettrodomestici, di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, a titolo esemplificativo: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di grandi elettrodomestici nuovi.
Misura dell’agevolazione
Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione, nel limite di spesa è di euro 10.000, da ripartire nelle dichiarazione dei redditi, in 10 rate annuali.
Procedura e tempi
L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute nell’anno 2018 che devono essere “documentate”, quindi sarà necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati.
Il Bonus verde 2018 per giardini terrazzi e balconi è la nuova detrazione fiscale introdotta con la Legge di Bilancio 2018, con detrazioni del 36% nel limite di 5.000 euro per la cura del verde privato: terrazzi e giardini, anche condominiali, anche se con impianti di irrigazione e recupero del verde storico.
Obiettivi
Il bonus verde 2018, che ha preso via ufficiale dal 1° gennaio 2018, a detta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina è "una misura contro l'inquinamento e opportunità per nostro florovivaismo", dal momento che il nuovo bonus 2018 consiste in una detrazione per chi sostiene spese per la sistemazione del verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private di qualsiasi genere.
Soggetti interessati
I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono coloro che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili sui quali sono eseguiti i lavori, e spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione fiscale del 36% che si applica alle spese sostenute nel 2018 e si può ripartire in 10 anni.
Spese ammissibili
Il nuovo bonus verde 2018 spetta a privati e condomini che sostengono spese per:
- sistemazione del verde: giardini, terrazzi, balconi anche condominiali;
- impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
- recupero del verde di giardini di interesse storico;
- fornitura di piante o arbusti e riqualificazione di prati, se inseriti in un intervento più ampio, di radicale rinnovamento dell'esistente;
- lavori e interventi per la trasformazione di un’area incolta in aiuole e piccoli prati (manca ancora la conferma).
Iniziative agevolabili
Tali interventi riguarderanno ville, villini e palazzi di pregio ma anche normali condomini per interventi di sistemazione e recupero del verde di unità immobiliari, compresi condomini e aree scoperta di interesse storico, di:
• giardini;
• terrazzi;
• balconi anche condominiali;
• giardini di interesse storico.
Rientrano nel novero delle spese per le quali spetta la detrazione anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
Pare esclusa la sistemazione del verde nella costruzione di un nuovo immobile.
Si precisa che trovano applicazione anche le disposizioni contenute nei commi 5, 6 e 8 dell’art. 16-bis del Tuir (articolo 1, comma 15, L. 205/2017); pertanto:
Misura dell’agevolazione
In base a quanto previsto dalla Legge di bilancio 2018, i contribuenti e condomini che nel corso del 2018 decidono di sostenere spese per il recupero o la sistemazione di giardini, terrazzi, balconi e verde di interesse storico, hanno la possibilità di fruire di una nuova detrazione fiscale: bonus verde 2018 detrazioni 36%. Ciò significa che si sostengono spese ammesse nel bonus, si ha diritto a beneficiare di uno sconto Irpef del 36% sulle spese totali sostenute, per un massimo di spesa pari a 5.000 euro.
In pratica, se a gennaio 2018 (o in un altro mese dell'anno) si decide di sistemare il giardino, installando un impianto di irrigazione per la cifra di 3.000 euro, si detraggono dalle imposte il 36% di 3.000 euro, cioè 1.080 euro in 10 anni (= € 180 ogni anno).
Procedura e tempi
L’agevolazione fiscale compete per le spese sostenute nell’anno 2018, che devono essere “documentate”, quindi sarà necessario conservare la documentazione rappresentata dalla fattura sostenuta e l’effettivo pagamento tramite pagamenti tracciabili, cd. "bonifici parlanti".
Il D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012 – c.d. secondo Decreto Crescita - in vigore dal giorno 20 ottobre, proseguendo nel programma di stimolo alla crescita e ripresa del paese, introduce la figura delle start up innovative.
Il Decreto 25 febbraio 2016 del Mef reca le disposizioni di attuazione dei commi da 1 a 7 dell'articolo 29 del D.L. 179/2012 al fine di adeguare la disciplina ai nuovi orientamenti comunitari in materia di capitale di rischio e alla decisione della Commissione europea del 14 dicembre 2015 che ha autorizzato gli aiuti anche per il 2016. Da ultimo la Legge 232/2016 (“legge di Stabilità 2017”) che hanno affinato, potenziato e ampliato l’offerta di strumenti agevolativi previsti inizialmente dal “Decreto Crescita 2.0”.
Obiettivi
Le start up innovative sono particolari società di capitali (anche cooperative), che a differenza delle società a responsabilità limitata semplificate o a capitale ridotto, non si discostano dalle forme giuridiche tradizionali, ma si connotano per l’elevato contenuto tecnologico dell’attività esercitata. L’essere start up innovative consente di accedere a un insieme di benefici, alcuni dei quali potrebbero essere piuttosto incisivi, per periodi di tempo tutto sommato non brevi.
Soggetti interessati
Possono costituirsi in forma di società di capitali, quindi Spa, Srl, o cooperative, con il vincolo che le azioni o quote rappresentative del capitale non devono essere negoziate su mercati regolamentati. È poi indicato il seguente insieme di requisiti, che devono essere tutti posseduti contemporaneamente:
} la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del Capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci deve essere detenuta da persone fisiche; quindi possono partecipare a una start up innovativa anche soggetti diversi dalle persone fisiche, con il vincolo peraltro di detenere quote di minoranza;
} la società è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi; questo requisito consente di far entrare nella categoria delle start up innovative anche soggetti già esistenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 179/12;
} la società ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
} a partire dal secondo anno di attività della start up innovativa, il totale del valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni di euro; il dato si deve ricavare volta per volta dall'ultimo bilancio approvato;
} la società non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
} la società ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
} la società non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; dunque è necessario che si tratti di un’attività nuova, da cui appunto start up (innovative).
Iniziative agevolabili
Oltre ai descritti requisiti che, come detto, devono essere tutti posseduti dalla società per essere considerata start up innovativa, è richiesto il possesso di almeno uno tra gli ulteriori requisiti di seguito indicati:
Ü devono essere effettuati investimenti significativi in attività di ricerca e sviluppo; è richiesto infatti che il totale di queste spese sia pari al 30% del maggiore tra uno dei due seguenti valori:
4 valore della produzione;
4 costo della produzione;
Ü almeno 1/3 dei dipendenti e collaboratori deve avere titoli di studio particolarmente qualificanti (dottorato di ricerca conseguito o in corso di conseguimento), ovvero essere in possesso di laurea e avere svolto attività presso istituiti di ricerca;
Ü la società deve essere titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale – sostanzialmente un brevetto - relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.
Avendone i requisiti, anche le società già esistenti possono assumere la qualifica di start up innovative. A tal fine devono depositare presso il Registro delle imprese un’attestazione rilasciata dal rappresentante legale che indica il possesso dei requisiti necessari. L’accesso ai benefici può essere mantenuto, computando il termine dal 20 ottobre 2012, per quattro, tre o due anni, rispettivamente se la società è stata costituita entro i due, tre o quattro anni precedenti la predetta data.
Misura dell’agevolazione
Le principali agevolazioni concesse alle start up innovative riguardano:
- l’applicazione meno rigorosa di alcune disposizioni del c.c., in particolare per quanto riguarda le procedure di copertura delle perdite;
- incentivi per l’assunzione di lavoratori subordinati;
- detassazioni dal reddito per i soggetti che investono in start up innovative.
Il primo gruppo di agevolazioni riguarda tra l’altro la concessione di tempi più ampi per coprire le predite che intaccano il Capitale sociale. In particolare, quando questo si riduce al di sotto del minimo legale, è concessa la possibilità di rinviare le azioni del caso fino al termine del secondo esercizio successivo a quello in cui la perdita si è manifestata. Se le start up innovative sono costituite in forma di Srl, viene ampliata la possibilità di creare quote di partecipazione di categorie diverse, ovvero dotate di particolari diritti in termini di voto. Inoltre, non è vietato l’acquisto di proprie quote se questa operazione è funzionale al varo di piani di partecipazione al capitale delle start up innovative da parte di dipendenti, collaboratori, amministratori, prestatori d’opera o servizi anche professionali. Questa previsione ammette sostanzialmente l’adozione di piani vicini a quelli definiti di stock option, concedendo altresì delle agevolazioni fiscali ai destinatari degli strumenti finanziari emessi in loro esecuzione.
Il secondo gruppo di agevolazioni riguarda una più ampia possibilità di stipulare contratti di lavoro dipendente a tempo determinato; questi possono avere una durata da un minimo di sei a un massimo di trentasei mesi; il rinnovo dei contatti a tempo determinato non innesca automaticamente la loro trasformazione in contratti a tempo indeterminato. Questo regime agevolato può durare per un periodo massimo di quattro anni dalla costituzione delle start up innovative, ovvero per il minor periodo se la start up è già costituita alla data del 20 ottobre 2012.
Il terzo gruppo di agevolazioni prevede degli incentivi fiscali a favore dei soggetti che partecipano al capitale delle start up innovative, potendo beneficiarne sia persone fisiche che società di capitali, ed essendo esclusi, almeno secondo il testo normativo, i casi in cui la partecipazione nelle start up innovative è detenuta da una società di persone.
Tali agevolazioni sono state stabilizzate e significativamente potenziate con la legge di Stabilità 2017 (articolo 1, comma 66), che prevede a decorrere dal 2017:
Anche nel caso di investimenti in start up innovative a “vocazione sociale” o di start up del settore energetico, a decorrere dal 2017, l’agevolazione è prevista con aliquota unica del 30% (fino al 2016 la detrazione Irpef spettava nella misura del 25%, mentre la deduzione Ires era del 27%).
Procedura e tempi
È stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Decreto del 30/01/2014, G.U. n. 66 del 20/03/2014) disciplinante le agevolazioni previste per le società che effettuano investimenti nelle start up innovative. E’ operativa dal 6 dicembre 2014.
Per promuovere l'occupazione giovanile stabile, la legge di Bilancio per il 2018 riconosce ai datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2018 assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, per un periodo massimo di 3 anni, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico, con esclusione dei premi e contributi Inail, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui. L’incentivo è per molti aspetti diverso dalle misure agevolative introdotte nel 2015, 2016 e 2017.
Obiettivi
Per il 2018 l’esonero contributivo diventa strutturale (a partire dal 01/01/18 senza alcun termine temporale), riguarda tutte le aziende del settore privato e ritorna alla durata originaria di 36 mesi, ma con una riduzione dei contributi parziale, pari al 50%, salvo alcune eccezioni; è inoltre limitato alle assunzioni di lavoratori under 35.
Dal 2019 riguarderà le sole assunzioni di giovani under 30.
Soggetti interessati
Il nuovo esonero contributivo (50% contributi Inps) è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, anche per le trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato di:
· giovani disoccupati che non hanno compiuto 30 anni;
· giovani disoccupati che non hanno compiuto i 35 anni, limitatamente per le assunzioni nel 2018.
Nell'ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato sia già stato parzialmente fruito l'esonero, venga nuovamente assunto da altri datori di lavoro, il beneficio sarà riconosciuto per il periodo residuo utile alla piena fruizione (per i mesi ancora spettanti rispetto a 36 di durata complessiva) e indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni presso altri datori.
Non impediscono il riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
Spese ammissibili
Per poter beneficiare dell’esonero:
il datore di lavoro deve:
- operare nel settore privato;
- essere in regola con gli obblighi di contribuzione e rispettare la normativa in materia di condizioni di lavoro e assicurazione sociale obbligatoria;
- non aver effettuato, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.
il giovane assunto:
- alla data dell'assunzione non deve aver compiuto i 30 anni (35 anni solo per l'anno 2018);
- non risulti essere stata occupato a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro ovvero con altri datori di lavoro.
Iniziative agevolabili
L’esonero si applica nella misura del 100%, fermo restante il limite di 3mila euro annui e il requisito anagrafico, ai datori di lavoro che assumono, con contratto subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo:
Il bonus è revocato, nei 6 mesi successivi all’assunzione, per:
û il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto;
( il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero.
Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore beneficiando del bonus rimanente.
Misura dell’agevolazione
L’esonero al 50% si applica, per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando il limite massimo d’importo pari a 3mila euro su base annua, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato professionalizzante in rapporto a tempo indeterminato. In questi casi, il bonus può essere fruito se il lavoratore, al momento della stabilizzazione, non abbia compiuto 30 anni.
L’esonero per gli apprendisti è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza dei benefici contributivi del contratto di apprendistato.
- L'incentivo non spetta sul lavoro domestico e sui rapporti di apprendistato e non è cumulabile con altri sgravi contributivi (limitatamente ai 36 mesi di vigenza);
- L'incentivo spetta, invece, nel caso di prosecuzione, che avvenga dal 01/01/2018, di contratti di apprendistato professionalizzante- già in essere - in contratti a tempo indeterminato.
Procedura e tempi
L'incentivo potrà essere fruito esclusivamente tramite conguaglio nelle denunce contributive mensilmente trasmesse dalle aziende all'Istituto Previdenziale.
Il decreto dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (Anpal) del 2 gennaio 2018, n. 3, prevede delle agevolazione per i giovani Neet iscritti nel programma Garanzia Giovani. L’incentivo occupazione Neet, attivo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, è in sostanziale continuità con l’Incentivo occupazione giovani del 2017, riguarda i giovani iscritti al programma Garanzia Giovani.
Obiettivi
Il beneficio spetta per le assunzioni a tempo indeterminato del 2018, nel rispetto delle risorse finanziarie stanziate.
Soggetti interessati
Il beneficio spetta ai soli datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni che siano aderenti al Programma Garanzia Giovani, evidenziando che in caso di giovani minorenni essi dovranno avere assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione.
Spese ammissibili
Le misure previste dal programma Garanzia Giovani sono destinate ai soggetti:
· di età compresa tra i 16 e i 29 anni (da intendersi, 29 anni e 364 giorni) che si registrano al programma GG tramite portale nazionale o regionale;
· che abbiano assolto al diritto/dovere scolastico se minorenni;
· non inseriti in percorsi di istruzione o formazione, inoccupati o disoccupati, ex articolo 19, D.Lgs. 150/2015.
Iniziative agevolabili
L’agevolazione è concessa a fronte dell’instaurazione delle seguenti tipologie contrattuali:
· contratto a tempo indeterminato (anche in somministrazione);
· contratto di apprendistato professionalizzante.
L’incentivo è concesso sia in caso di full time sia in caso di part time ed è fruibile anche per il socio lavoratore di cooperativa con contratto di lavoro subordinato.
L’agevolazione non spetta in caso di assunzione con:
· contratto di lavoro domestico;
· contratto di lavoro occasionale;
· contratto di lavoro intermittente (anche a tempo indeterminato).
La sede di lavoro sulla quale si effettua l’assunzione non può essere ubicata nella Provincia autonoma di Bolzano.
Misura dell’agevolazione
L’incentivo è pari al totale della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, escludendo i premi Inail, per un periodo di 12 mesi dall’assunzione e nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto, riparametrabili su base mensile e proporzionalmente ridotto in caso di part time.
Il beneficio spetta nel rispetto del de minimis o, oltre tali limiti, in presenza di un incremento occupazionale netto, con ulteriori condizioni per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni.
L’incentivo deve essere fruito entro il 29 febbraio 2020.
Procedura e tempi
Il datore di lavoro deve inoltrare all’Inps una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line “NEET”, disponibile all’interno dell’applicazione “DiResCo” del sito www.inps.it. L’Inps, dopo le opportune verifiche, informa dell’avvenuta prenotazione dell’incentivo. La procedura è composto dalle seguenti fasi:
a) inoltro istanza preliminare del datore tramite apposito modulo telematico all’Inps;
b) determinazione dell’importo dell’incentivo da parte dell’Inps, previa verifica della disponibilità finanziaria e della registrazione del giovane al programma Garanzia Giovani;
c) comunicazione dell’Inps al datore di lavoro della prenotazione dell’importo del beneficio;
d) entro 10 giorni dalla predetta comunicazione il datore di lavoro dovrà comunicare l’avvenuta assunzione confermando la prenotazione a suo favore;
e) fruizione del beneficio tramite le denunce contributive UniEmens.
Con il D.M. Lavoro - Economia del 24.05.2018 sono stati rifinanziati per l’anno 2018 gli incentivi previsti dall’art. 13 della L. 68/1999 per l’assunzione di disabili.
In particolare, l’art. 13 della L. 68/1999 prevede per le assunzioni delle persone con disabilità un incentivo, a favore dei datori di lavoro, di tipo economico, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.
Obiettivi
L’art. 13 della L. 68/1999 prevede per le assunzioni delle persone con disabilità un incentivo, a favore dei datori di lavoro, di tipo economico, rapportato alla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, che varia in funzione del grado e della tipologia di riduzione della capacità lavorativa del soggetto assunto.
Soggetti interessati
Tutti i datori di lavoro privati, soggetti o meno all’obbligo di assunzione di disabili ex L. 68/1999, a prescindere dalla natura di imprenditore.
Iniziative agevolabili
- Assunzioni a tempo indeterminato.
- Rapporti a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi stipulati con disabili intellettivi e psichici con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.
- Trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale.
- Rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001.
- Rapporti di lavoro a domicilio.
- Assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, sia nell’ipotesi in cui l’invio in missione sia a tempo determinato che nelle ipotesi in cui sia a tempo indeterminato.
Misura dell’agevolazione
I lavoratori interessati con riduzione capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla I alla III categoria tabelle del T.U. pensioni di guerra (D.P.R. 915/1978) è prevista la misura del 70% di retribuzione mensile lorda per la durata di 36 mesi;
I lavoratori interessati con riduzione capacità lavorativa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ascritte dalla IV alla VI categoria tabelle del T.U. pensioni di guerra è prevista la misura del 35% di retribuzione mensile lorda per la durata di 36 mesi;
I lavoratori con disabilità intellettiva e psichica con riduzione capacità lavorativa oltre il 45% è prevista la misura del 70% di retribuzione mensile lorda per la durata di 60 mesi, ovvero per la durata del rapporto a termine (non inferiore a 12 mesi).
Procedura e tempi
La domanda deve essere trasmessa all’Inps mediante l’applicazione DiResco.
L’Inps effettua i controlli circa i requisiti di spettanza dell’incentivo, verificando, in particolare, la natura privatistica del datore di lavoro che procede alla richiesta di riconoscimento dell’incentivo, l’esistenza del rapporto di lavoro con il lavoratore e la disponibilità di risorse.
Superati i suddetti controlli, alle istanze inviate è attribuito un esito positivo comportante l’autorizzazione alla fruizione del beneficio. A seguito dell’autorizzazione, l’incentivo può essere fruito dal datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. (Flusso UniEmens).
La scadenza è il 2018, nei limiti delle risorse disponibili.
La L. 92/2012 (cosiddetta legge Fornero) ha previsto, a decorrere dal 2013, degli incentivi di carattere contributivo per l’assunzione di donne disoccupate nei settori e professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore almeno del 25% al valore medio, sulla base delle elaborazioni effettuate dall’Istat.
Il Ministero del Lavoro, con decreto 10.11.2017, ha individuato, limitatamente al settore privato, i settori e le professioni ai fini della concessione degli incentivi per il 2018. I dati sono stati elaborati con riferimento alle elaborazioni Istat calcolate sulla media annua del 2016.
Obiettivi
Il decreto interministeriale del 10 novembre 2017 individua - per l'anno 2018 - i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, per l'applicazione degli incentivi all'assunzione previsti dalla riforma Fornero del mercato del lavoro (legge n. 92-2012).
Soggetti interessati
Assunzione incentivata con:
- contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- contratto di lavoro dipendente a tempo determinato;
- contratto di somministrazione;
con i seguenti soggetti:
• Donne di qualsiasi età.
• Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
• Residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea e nelle aree di cui all’art. 2, p. 18, lett. e) del Reg. Ce 800/2008 annualmente individuate con decreto del Ministro del Lavoro (D.M. 27.10.2016 per il 2017).
Spese ammissibili
L'incentivi consiste nella riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. La riduzione si calcola sia sui contributi Inps sia sui premi Inail.
Iniziative agevolabili
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, determinato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato. In caso di assunzione, o di trasformazione, a tempo indeterminato si ha accesso alla riduzione per 18 mesi, mentre per i contratti a tempo determinato la durata dell'agevolazione è limitata a 12 mesi.
Misura dell’agevolazione
La legge 92-2012 ha infatti stabilito, a decorrere dal primo gennaio 2013, una riduzione del 50% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per l’assunzione di:
• uomini e donne con almeno cinquanta anni di età e disoccupati da oltre 12 mesi;
• donne di qualunque età, residenti in aree svantaggiate e prive di impiego da almeno 6 mesi;
• donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di impiego da almeno 24 mesi;
• donne di qualsiasi età, con una professione o appartenenti a un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di impiego da almeno 6 mesi.
Procedura e tempi
Per fruire dell’incentivo i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’Inps avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012”, all’interno del Cassetto previdenziale Aziende.
La comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata.
Con la legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di Bilancio 2018) è stato introdotto un nuovo incentivo consistente nell’assegnazione di un credito d’imposta pari al 40% per le imprese che investono in formazione del personale, calcolato sul costo del personale occupato in attività di formazione 4.0.
E' stato pubblicato sulla G.U. del 22 giugno 2018 il decreto interministeriale del 4 maggio 2018 recante le disposizioni applicative del credito d’imposta.
Obiettivi
Tra questi ultimi rientra quello connesso alle spese di formazione nel settore delle tecnologie con cui si introduce, per il 2018, un credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano attività di formazione dei propri dipendenti su tecnologie Impresa 4.0 (art. 1, cc. da 46 a 56, L. 205/2017).
Il credito d’imposta spetta in misura pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui lo stesso è occupato nelle attività di formazione ammesse, con un tetto massimo per impresa beneficiaria pari a € 300.000.
Restano fuori dal perimetro applicativo della norma le attività di formazione ordinaria o periodica che l’impresa organizza per conformarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Le spese per l’attività di certificazione contabile sono ammissibili al credito d’imposta entro il limite massimo di € 5.000.
Soggetti interessati
Il credito d’imposta non viene riconosciuto per tutte le attività di formazione ma solo per alcune specifiche tecnologie informatiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 (tra cui big data e analisi dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali). Si segnala che l’applicazione dell’incentivo è esclusa per le spese di formazione ordinarie o periodiche del personale, ad esempio quelle collegate alla salute / sicurezza sul lavoro oppure ogni altra formazione prevista per obbligo di legge.
Con riferimento all’ambito di applicazione dell’agevolazione, le disposizioni agevolative trovano applicazione con riferimento a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico nonché dal regime contabile adottato. In assenza di ulteriori disposizioni, si deve quindi ritenere che siano esclusi dall’agevolazione lavoratori autonomi e professionisti.
Spese ammissibili
Spese che le imprese sostengono nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (quindi nel 2018) in attività di formazione di:
a) spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
b) costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature nella misura in cui sono utilizzati esclusivamente per il progetto di formazione;
c) costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
L'intensità di aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili.
Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70% dei costi ammissibili ed aumenta di:
- 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;
- di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.
Se l'aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità può essere aumentata fino al 100% dei costi ammissibili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari; b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione.
Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.
Tale certificazione deve essere allegata al bilancio.
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.
Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.
Iniziative agevolabili
Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A della legge n. 205/2017.
Allegato A legge n. 205/2017 (Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 - Ambiti):
a) Vendita e marketing;
b) Informatica;
c) Tecniche e tecnologie di produzione.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un massimo annuale di 300.000 euro a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (per i soggetti solari, quindi, il periodo d’imposta 2018 attualmente in corso) ed è utilizzabile nel periodo d’imposta successivo a quello in cui si sostengono i costi per la formazione. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito o della base imponibile IRAP e viene concesso nel rispetto della disciplina sugli aiuti de minimis. Le disposizioni attuative verranno fornite con apposito decreto da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.
Con riferimento al primo periodo di applicazione dell’agevolazione, quindi, bisognerà verificare se le spese sostenute nel 2018 relative a corsi di formazione avviati nel 2017 (o addirittura conclusi entro il 31.12.2017) possano accedere o meno al beneficio fiscale. Si segnala che le attività di formazione devono:
- essere previste da un apposito accordo territoriale o aziendale (sulla falsariga di quanto previsto per i premi di produttività o per le agevolazioni sulla conciliazione vita-lavoro);
- riferirsi alle specifiche ipotesi previste dal comma 48 dell’art. 1 legge n. 205/2017.
Procedura e tempi
L'impresa matura il beneficio con il sostenimento delle spese ammesse all'agevolazione senza che sia necessario presentare un'istanza di accesso all'incentivo.
Completa il quadro delle azioni da compiere per garantirsi l'agevolazione la redazione di una relazione, prevista dal decreto attuativo, che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte. Tale relazione va predisposta a cura del dipendente partecipante alle attività in veste di docente o tutor nel caso di formazione organizzata internamente oppure dal soggetto formatore nel caso in cui l'attività sia stata esternalizzata (a soggetti accreditati o ad Università). Sempre dal punto di vista documentale, l'impresa deve conservare anche i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa.
Il credito potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili con modello F24 presentato telematicamente, esso dovrà essere riportato nel modello dichiarativo (quadro RU) dell’anno in cui la spesa risulta sostenuta e degli anni in cui il credito sarà utilizzato. Il credito non concorre alla formazione nel del reddito Irpef/Ires ne della base imponibile Irap, ne rileva al fine della determinazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi.
L’Inps, con messaggio n. 7376 del 10 dicembre, ha comunicato il ripristino della “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, prevista dal decreto del Ministro della Gioventù 19 novembre 2010 e dell'incentivo per la loro assunzione.
La banca dati era stata temporaneamente chiusa per esaurimento delle risorse (plafond di 51 milioni di euro: quando ne viene utilizzato l’80% l’INPS sospende le iscrizioni) ma è ora riaperta, movimentando gli incentivi da 5mila euro a cui si ha diritto per ogni assunzione a tempo indeterminato degli iscritti.
Obiettivi
L'Istituto ricorda che il summenzionato decreto ha stanziato € 51.000.000,00 per la realizzazione di interventi in favore dell’occupazione di persone di età non superiore a 35 anni e con figli minori, creando la “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di € 5.000,00 in favore delle imprese che provvedono ad assumere in forma stabile i giovani iscritti.
Soggetti interessati
Possono iscriversi alla banca dati i giovani fino a 35 anni e genitori di figli minorenni, disoccupati o titolari di una delle seguenti tipologie di rapporto di lavoro: contratto a termine, lavoro in somministrazione, lavoro intermittente, lavoro ripartito, contratto di inserimento, collaborazione occasionale o a progetto, lavoro accessorio, collaborazione coordinata e continuativa.
Spese ammissibili
Agli iscritti viene riconosciuta una dote di 5mila euro, che viene poi trasferita al suo futuro datore di lavoro (impresa privata o società cooperativa) come incentivo per la sua assunzione a tempo indeterminato (anche part-time) o per la trasformazione del suo contratto a termine in tempo indeterminato.
Iniziative agevolabili
Per godere dell’incentivo, al momento della sua assunzione il genitore deve risultare correttamente iscritto alla banca dati, da cui il datore di lavoro deve poterne consultare il codice fiscale. Devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni:
4 l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo in favore dei disabili ai sensi della legge 68/1999;
4 il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale, non deve avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale (in tutti i casi rappresenta un’eccezione il caso in cui l’assunzione sia finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi o in riduzione di orario);
4 il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, dalla medesima impresa ovvero da impresa collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Un singolo datore di lavoro può utilizzare l’incentivo per massimo 5 lavoratori iscritti alla banca dati. Il beneficio è cumulabile con altri incentivi all’occupazione.
Misura dell’agevolazione
Si decade dall’iscrizione nei seguenti casi:
û al compimento del 36esimo anno di età;
û alla maggiore età dei figli;
û dopo un contratto a tempo indeterminato.
In caso di cessazione dell’affidamento di un minore, il genitore dovrà procedere alla cancellazione dalla banca dati. Resta sempre la possibilità di ripresentare domanda se si verificano nuovamente le condizioni per l’iscrizione.
Procedura e tempi
Il lavoratore deve iscriversi alla banca dati INPS in via telematica, attraverso il portale dell’istituto previdenziale seguendo il percorso: “Servizi on line”, “Accedi ai servizi”, “Servizi per il cittadino”, autenticazione con codice fiscale e PIN (chi non ce l’ha può richiederlo online o chiamando il numero verde 803.164), “Fascicolo previdenziale del cittadino”, “Comunicazioni telematiche”, “Invio comunicazioni”, “Iscrizione banca dati giovani genitori“. A questo punto, comparirà il modulo di domanda da compilare online. E’ possibile iscriversi anche attraverso il sito del dipartimento della Gioventù (anche qui, è necessario il PIN-INPS).
Il datore di lavoro che vuole effettuare l’assunzione agevolata utilizza l’apposito modulo presente nel Cassetto previdenziale aziende del sito INPS, dalla funzionalità “Istanze online“. Il giorno dopo l’invio della domanda, l’istituto attribuisce automaticamente un codice di autorizzazione corrispondente all’incentivo richiesto (dopo la verifica dei requisiti). Anche per i datori di lavoro c’è un manuale INPS con le istruzioni operative dettagliate. La fruizione dell’incentivo avviene tramite conguaglio nella dichiarazione Uniemens, in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese.
La legge di Bilancio 2017 ha previsto la possibilità di assumere, entro sei mesi dal raggiungimento del titolo di studio (diploma o laurea), studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, percorsi di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, godendo di un esonero contributivo massimo di 3.250 euro annui per 3 anni.
Obiettivi
Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, decorrenti dal 1.01.2017 al 31.12.2018.
Soggetti interessati
Tale possibilità è concessa esclusivamente alle aziende del settore privato, che assumono a tempo indeterminato, anche in apprendistato, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Per usufruire della decontribuzione è necessario inviare domanda di ammissione preventiva all’INPS.
Spese ammissibili
Le aziende, possono fruire di un importante sgravio contributivo: il 100% dei contributi obbligatori per il primo anno e al 50% per il secondo e terzo anno, qualora assunti entro 6 mesi dal conseguimento del diploma o della laurea.
Il periodo, nel quale effettuare le assunzioni, per vedere sorgere il diritto all’esonero contributivo, va dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. In questo periodo, i contratti stipulati a tempo indeterminato (anche in apprendistato) vedranno una decontribuzione massima di 3.250 euro annui per 3 anni.
Restano esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico e i contratti di lavoro riguardanti gli operai del settore agricolo. Sono esclusi dall’agevolazione anche i lavoratori a chiamata, mentre consentono l’agevolazione i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001 e a scopo di somministrazione.
Iniziative agevolabili
L'esonero sarà applicato sul versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero non è generalista ma potrà essere richiesto esclusivamente per quei lavoratori assunti entro sei mesi dall’acquisizione di un titolo di studio, qualora gli stessi abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, una delle seguenti attività:
a) attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- percorsi di alternanza scuola-lavoro - di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 - attuati negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.
b) attività di alternanza, pari almeno al 30% del monte ore previsto, all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
- percorsi di istruzione e formazione professionale.
c) attività di alternanza, pari almeno al 30% del monte ore previsto, realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, che tratta le “linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”,
- percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore.
d) attività di alternanza nei percorsi universitari, pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti accademici.
Inoltre, usufruiranno dell’esonero contributivo quelle aziende che assumeranno a tempo indeterminato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 43, o periodi di apprendistato in alta formazione, secondo quanto previsto dall’articolo 45 del Testo Unico sui contratti di lavoro (decreto legislativo n. 81/2015).
Misura dell’agevolazione
L’esonero contributivo triennale non è cumulabile con altre agevolazioni di tipo contributivo previste dalla normativa vigente.
L’esonero contributivo è, invece, cumulabile con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:
· l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili;
· l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI.
Per usufruire di questa decontribuzione, è necessario procedere ad una previa domanda di accesso alle risorse messe a disposizione dal legislatore.
Procedura e tempi
La domanda preliminare di ammissione al beneficio contributivo, che dovrà contenere i dati relativi all'assunzione effettuata o che intenderanno effettuare, dovrà essere inviata - esclusivamente in via telematica - all’INPS che, verificata la disponibilità delle risorse finanziarie, concederà l’esonero contributivo per il triennio.
L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 23.05.2017, n. 17/E, ha illustrato i regimi agevolativi volti ad attrarre nel nostro Paese persone fisiche di potenzialità reddituale, che illustra gli aspetti normativi introdotti e/o modificati dalla L. 232/2016.
Obiettivi
Il regime fiscale di favore per i lavoratori cosiddetti “impatriati”, riguardante laureati, manager e lavoratori con alta qualificazione è stato esteso anche ai lavoratori autonomi ed è stata ulteriormente aumentata la misura dell’agevolazione.
Soggetti interessati
I destinatari del beneficio sono:
• soggetti in possesso di diploma di laurea (art. 16, c. 1 D. Lgs. 147/2015):
- per il 2016 solo cittadini Ue;
- dal 2017 cittadini Ue e cittadini di Stati extracomunitari.
• soggetti che hanno ricoperto ruoli direttivi o in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (art. 16, c. 1 D. Lgs. 147/2015).
Iniziative agevolabili
La prima condizione per ottenere il beneficio è il trasferimento della residenza in Italia. L’art. 2 del Tuir considera residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile (art. 43 C.C.).
Le condizioni sono tra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Il beneficiario decade dall’agevolazione se trasferisce la propria residenza fuori dall’Italia prima che siano decorsi 2 anni dal suo trasferimento in Italia.
Misura dell’agevolazione
Il beneficio consiste nella concorrenza alla formazione del reddito complessivo del 50% del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2 del Tuir (la misura agevolativa per l’anno 2016 era pari al 30%, rendendo tassato solo il 70% del reddito). Dal 2017 è esente il 50% dell’ammontare del reddito erogato.
Poiché la norma non prevede in modo formale il periodo di imposta a decorrere dal quale l’impatrio assume rilevanza al fine del beneficio, l’Agenzia delle Entrate precisa che poiché la norma trova applicazione a decorrere dal 2016, potranno beneficiare dell’agevolazione i soggetti che abbiano acquisito la residenza fiscale in Italia a partire da tale periodo d’imposta, salva la possibilità riconosciuta ai soggetti beneficiari della L. 238/2010 di accedervi su opzione.
Procedura e tempi
Poiché la norma non prevede in modo formale il periodo di imposta a decorrere dal quale l’impatrio assume rilevanza al fine del beneficio, l’Agenzia delle Entrate precisa che poiché la norma trova applicazione a decorrere dal 2016, potranno beneficiare dell’agevolazione i soggetti che abbiano acquisito la residenza fiscale in Italia a partire da tale periodo d’imposta, salva la possibilità riconosciuta ai soggetti beneficiari della L. 238/2010 di accedervi su opzione.
A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 1° luglio 2013, n. 78 (convertito dalla L. n. 94/13) e dal D.L. 31 agosto 2013, n. 101, sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina del lavoro da parte dei detenuti, in particolare per quanto riguarda le agevolazioni.
Con il decreto 148/2014 il Ministero della Giustizia ha reso note le modalità attuative del beneficio, regolamentando oltre agli sgravi fiscali, anche quelli contributivi.
Soggetti interessati
Imprese che assumono un detenuto nelle attività produttive all’esterno del carcere sono previste agevolazioni contributive, fiscali ed economiche in parte analoghe a quelle stabilite per chi apre attività imprenditoriali all’interno del carcere.
Si definiscono “detenuti” coloro che si trovano in carcere o in stato di custodia cautelare o in stato di esecuzione penale; gli “internati” sono invece coloro che sono sottoposti all’esecuzione delle misure di sicurezza detentive presso colonie agricole, case di lavoro, case di cura e ospedali psichiatrici giudiziari.
Iniziative agevolabili
Sono inoltre previsti i seguenti crediti di imposta per le assunzioni di detenuti, in particolare:
Æ è concesso un credito d'imposta mensile, nella misura massima di € 700,00 per l’anno 2013 per ogni lavoratore, alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro all'esterno o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti; dal 2014 l’importo scende ad € 520,00.
Æ è concesso un credito d'imposta mensile, nella misura massima di € 350,00 per l’anno 2013 per ogni lavoratore, alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti; dal 2014 l’importo scende ad € 300,00.
Misura dell’agevolazione
E’ stata prevista (D.L. n. 78/13) l’applicazione di uno sgravio contributivo, pari all’95% della contribuzione complessivamente dovuta, per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di:
· diciotto mesi per i detenuti e internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della L. n. 354/75, e successive modificazioni;
· ventiquattro mesi per i detenuti e internati che non ne hanno beneficiato.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/97.
A decorrere dal 1° gennaio 2016 l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta avverrà nella colonna a credito dell’F24 tramite il codice tributo di nuova istituzione “6858” (provvedimento Agenzia Entrate n. 153321 del 27 novembre 2015; risoluzione Agenzia Entrate n. 102/E/15). Dal 1° gennaio 2016 il codice tributo 6741 non sarà più utilizzabile.
Procedura e tempi
A decorrere dall'anno 2015 i soggetti che intendono fruire del credito d’imposta devono presentare, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio, un’istanza, relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di effettuare, presso l'istituto penitenziario con il quale hanno stipulato la convenzione. In tale istanza dovranno essere indicati i detenuti o internati lavoranti all'interno dell'istituto, i detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ovvero i semiliberi, quantificando l'ammontare del credito d'imposta che intendono fruire per l'anno successivo.
l'Istituto penitenziario provvederà a trasmettere le istanze ricevute al competente Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria.
Il comma 175 della legge di Stabilità stabilisce che, dall’1.01.2014, il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiere o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente € 6.700.
Soggetti interessati
La nuova versione normativa prevede che l’attività lavorativa sia svolta da residenti in Italia che prestano la loro attività lavorativa in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi.
Iniziative agevolabili
Ai sensi dell’art. 1, lett. b) del reg. n. 1408/71/CEE, con il termine “lavoratore frontaliero” si intende qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che esercita un’attività professionale nel territorio di uno Stato e risiede nel territorio di uno Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana; tuttavia, il lavoratore frontaliero che è distaccato dall’impresa da cui dipende normalmente o che fornisce una prestazione di servizi nel territorio dello stesso o di un altro Stato membro, conserva la qualità di lavoratore frontaliero per un periodo non superiore a 4 mesi, anche se in questo periodo non può ritornare ogni giorno o almeno una volta alla settimana nel luogo di residenza. Ai fini fiscali, per la corretta gestione del lavoratore frontaliero, è necessario rifarsi alle singole convenzioni internazionali contro la doppia imposizione, in quanto la definizione sopra riportata di diritto comunitario è valida principalmente in materia di sicurezza sociale.
Misura dell’agevolazione
Fino a € 6.700,00 Ø Nessun prelievo fiscale;
Oltre € 6.700,00 Ø Prelievo fiscale solo sulla parte di reddito eccedente € 6.700 con la tassazione secondo le aliquote a scaglioni di reddito di cui all’art. 11 del Tuir.
Procedura e tempi
La novità consiste nel fatto che la disposizione non avrà più necessità di proroghe annuali, come avvenuto fino al 2013, ma ha natura strutturale.
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24.04.2014 n. 95 il D.L. 24.04.2014 n. 66, contenente disposizioni urgenti per la competitività, entrato in vigore il 24.04.2014, titolato: “Riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e assimilati.
La misura - introdotta nell’anno 2014 con un decreto - è stata resa strutturale con la Legge di Stabilità.
Obiettivi
L’art. 1 prevede il riconoscimento di un bonus di € 640 annuo ai lavoratori dipendenti e assimilati titolari di un reddito complessivo per l’anno d’imposta 2014 non superiore a € 26.000.
Per i periodi d’imposta dal 2015 il bonus annuo è di € 960 annuo (€ 80 x 12).
Il credito d’imposta è applicato in via automatica dal sostituto d’imposta e, in mancanza di sostituto, potrà essere chiesto nella dichiarazione dei redditi direttamente dagli aventi diritto.
Soggetti interessati
La circolare 8/E, 28 aprile 2014 richiama il comma 1-bis, art. 13 del Tuir, introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 66/2014. Secondo la suddetta circolare beneficiari del credito sono i soggetti contribuenti il cui reddito complessivo è formato da:
Ø Contribuenti il cui reddito complessivo è formato dai redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, c. 1 Tuir
Ø Contribuenti il cui reddito complessivo è formato dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, c. 1, lett. a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) Tuir, quali:
• Compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative;
• Indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
• Somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sus-sidio per fini di studio o addestramento professionale;
• Redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
• Remunerazioni dei sacerdoti;
• Prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs 124/1993 comunque erogate;
• Compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche dispo-sizioni normative.
Sono esclusi:
û Redditi di pensione (art. 49, c. 2, lett. a) Tuir);
û Compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del SSN;
û Indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni;
û Indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
û Rendite vitalizie e a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
û Altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro.
Condizioni
I contribuenti titolari dei redditi indicati devono avere un’imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base all’art. 13, c. 1 Tuir.
L’importo delle detrazioni di cui all’art. 13, c. 1 Tuir è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Non rileva la circostanza che l’imposta lorda del contribuente generata dai redditi di lavoro dipendente e assimilati sia ridotta o azzerata da detrazioni diverse da quelle previste dall’art. 13, c. 1 Tuir, quali, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia previste dall’art. 12 Tuir.
Per aver diritto al credito è necessario che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l’anno d’imposta non superiore a € 26.000. Il reddito complessivo rilevante è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Misura dell’agevolazione
Ai fini della trattazione del calcolo del credito è necessario sottolineare innanzitutto che le disposizioni dell’art. 1 del D.L. n. 66/2014 valgono dal periodo d’imposta del 2014. Inoltre:
- il credito è riconosciuto ai suddetti soggetti potenzialmente beneficiari, se l’imposta lorda su tali redditi è superiore alle detrazioni spettanti;
- il credito è pari a:
4 640 euro / 960 euro per il 2015 e 2016, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
4 640 euro / 960 euro per il 2015 e 2016, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro;
- il credito viene riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta, sulla base dei dati reddituali del lavoratore a sua disposizione;
- il credito è rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
Bonus 80 euro novità dal 2016
Per valorizzarne l’impegno e la meritocrazia, dal 2016 viene esteso il bonus di 80 euro anche alla categoria dei lavoratori delle Forze dell’Ordine.
Tutte le Forze dell’Ordine italiane avranno diritto, dal 2016, al bonus 80 euro in busta paga, sono dunque incluse: Polizia; Carabinieri; Vigili del fuoco; Esercito; Capitaneria di porto.
Procedura e tempi
Il credito d’imposta è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d’imposta senza che questi debbano attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari, fra le retribuzioni erogate successivamente al 24.04.2014, a partire dal primo periodo di paga utile.
Una volta effettuata detta erogazione, il datore di lavoro dovrà ottenerne la restituzione compensando le somme pagate con eventuali suoi versamenti dovuti, in via primaria, all'Erario e, solo successivamente, dai contributi dovuti all'Inps.
Obiettivi
Interventi per la nascita e lo sviluppo “di Creazione d’impresa”;
Investimenti di imprese individuali, società di persone e società di capitali.
Ambito prioritario: imprese a conduzione o prevalente partecipazione femminile: nelle società di persone le donne devono costituire almeno il 60% dei soci, nelle società di capitali i due terzi delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l’organo di amministrazione deve essere composto per almeno i due terzi da donne.
Interventi per la nascita e lo sviluppo del “Lavoro autonomo”.
Interventi a sostegno degli investimenti di domande presentate da titolari di partita IVA
Ambito prioritario: domande presentate da donne.
Soggetti interessati
Creazione di impresa
Imprese individuali, società di persone e società di capitali nella cui composizione ci siano soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:
- soggetti inoccupati e disoccupati in cerca di occupazione;
- soggetti occupati con contratti di lavoro che prevedono prestazioni discontinue, con orario e reddito ridotto;
- soggetti occupati a rischio di disoccupazione;
- soggetti che intendono intraprendere un’attività di autoimpiego.
Lavoro autonomo :
- Titolari di partita IVA in tutti i settori merceologici e professionali, compresi quelli privi di Albo o Ordine Professionale;
- soggetti che abbiamo ottenuto la Partita Iva a partire dal 1° gennaio dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.
Iniziative agevolabili
Finanziamento agevolato
- Macchinari e automezzi strumentali all’attività;
- opere murarie, impianti elettrici, idraulici, impianti tecnici, ristrutturazioni in genere; per il lavoro autonomo sono ammesse solo spese per impianti tecnici;
- arredi strumentali, attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi.
Contributo a fondo perduto
- Contratti per i collegamenti ai servizi necessari all’avvio dell’attività (canoni esclusi);
- promozione e pubblicità;
- consulenze per la stesura del progetto per cui si richiede l’agevolazione;
- canoni di affitto per l’immobile sede dell’attività;
- assistenza tecnica e gestionale (servizi tecnici e professionali);
- corsi esterni di formazione professionale e manageriale.
Misura dell’agevolazione
Finanziamento agevolato fino al 100% delle spese ammissibili, così composto:
Programmi di investimento prioritari:
60% fondi regionali a tasso zero
40% fondi bancari a tasso convenzionato
Programmi di investimento non prioritari:
50% fondi regionali a tasso zero
50% fondi bancari a tasso convenzionato
“Creazione di Impresa”: finanziamento di 72 mesi (di cui 12 di preammortamento) con rimborsi trimestrali.
“Lavoro autonomo”: finanziamento di 48 mesi (di cui 6 di preammortamento) con rimborsi trimestrali.
Contributo a fondo perduto, nella misura massima del 40% delle spese ammissibili.
Procedura e tempi
La domanda di agevolazione deve essere presentata entro 15 mesi dalla data di costituzione (per le imprese individuali dalla data di iscrizione al Registro Imprese). Nelle società di persone, almeno il 60% dei soci e del capitale deve appartenere ad una o più delle categorie sopraelencate. Nelle società di capitali, almeno il 60% dei soci deve appartenere ad una o più delle categorie sopraelencate e almeno l’80% del capitale deve essere sottoscritto da soci nelle stesse condizioni.
Le domande per le due tipologie di agevolazione possono anche essere presentare separatamente.
Obiettivi
La Regione adotta, nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale e regionale, gli interventi a sostegno dell'artigianato attraverso lo sviluppo della qualificazione e della competitività delle imprese, la tutela della professionalità, la valorizzazione delle produzioni nelle diverse espressioni territoriali e settoriali.
Soggetti interessati
Gli interventi sono attuati a favore di:
a) imprese artigiane, singole, associate o consorziate aventi sede operativa nel territorio della regione;
b) soggetti che intendono avviare un'attività imprenditoriale artigiana nel territorio della regione;
c) altri soggetti pubblici o privati, individuati dalla Giunta regionale con i programmi degli interventi di cui all'articolo 10, purché gli interventi siano finalizzati al sostegno e allo sviluppo dei soggetti di cui alle lettere a) e b).
Iniziative agevolabili
Il programma di importo minimo Euro 25.000,00 deve essere finalizzato al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
- avviamento di nuove imprese artigiane;
- introduzione di nuovi prodotti/servizi o processi produttivi;
- miglioramento sostanziale dei prodotti/servizi o dei processi esistenti;
- miglioramento della compatibilità ambientale;
- introduzione di un sistema di qualità certificabile;
- promozione e sviluppo dell’impresa sui mercati locali, nazionali e internazionali;
- ricerca e sviluppo.
Sono considerati prioritari gli interventi relativi a: incremento occupazionale, impresa di nuova costituzione, imprese che in possesso dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni previste dalla Sezione Emergenze, presentato la domanda a valere sul presente bando; imprese che hanno ottenuto il riconoscimento di “Eccellenza artigiana”.
Misura dell’agevolazione
Le spese ammissibili ad agevolazione sono:
- formazione del personale dipendente nel limite massimo del 20 % delle spese ammissibili;
- acquisto di macchinari, impianti tecnici;
- automezzi, anche usati, allestiti con attrezzature specifiche;
- acquisto di autoveicoli nuovi specifici per l’attività;
- acquisto di arredi strumentali;
- acquisto di attrezzature e/o apparecchiature informatiche e relativi programmi applicativi;
- acquisizione di servizi reali;
- acquisto di diritti di brevetto e di licenze e relativi costi del personale dipendente nel limite del 15% delle spese in ricerca e sviluppo e comunque sino ad un massimo di Euro 15.000,00; costi per materiali minuti e prototipi per un importo massimo di Euro 30.000,00;
- spese per l’avviamento commerciale sino ad un massimo del 35% della spesa ammissibile complessiva;
- opere murarie, impianti elettrici, ristrutturazioni, spese di progettazione (queste ultime sino ad un massimo del 15% delle spese ammissibili e comunque sino ad un massimo di Euro 15.000,00) e costi per materiali minuti e prototipi sino ad un massimo di Euro 30.000,00;
- spese relative alle commissioni di garanzia del Confidi sino ad un massimo di Euro 1.000,00.
L’agevolazione prevista consiste in un finanziamento del 100% del programma di investimento per una durata di 60 mesi secondo le seguenti modalità:
§ per programmi di investimento prioritari 70% con fondi regionali a tasso zero, fino ad un max. di Euro 150.00,00 e 30% con fondi bancari al tasso Euribor 3 mesi oppure Eurirs più uno spread massimo del 2,50%;
§ per programmi di investimento non prioritari 50% con fondi regionali a tasso zero, fino ad un max. di Euro 150.00,00 e 50% con fondi bancari al tasso Euribor 3 mesi oppure Eurirs più uno spread massimo del 2,50%.
Sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda o nei sei mesi precedenti per le sole nuove imprese.
E’ obbligatorio l’intervento di un Confidi di Garanzia.
Procedura e tempi
LE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE IN QUALSIASI MOMENTO.
Obiettivi
La Regione Piemonte favorisce gli interventi promossi dagli enti locali e dalle piccole imprese commerciali che partecipano alla realizzazione di programmi d'area di urbanistica commerciale, per la valorizzazione del tessuto commerciale urbano, la rivitalizzazione delle realtà minori e la creazione di centri commerciali naturali. Agevola inoltre i programmi di sviluppo delle imprese finalizzati all'innovazione gestionale e tecnologica, alla certificazione di qualità e alla formazione e aggiornamento professionale.
Soggetti interessati
Microimprese commerciali iscritte al Registro imprese con sede operativa nel territorio della Regione Piemonte, che esercitano attività di:
Sono escluse le imprese operanti nei seguenti settori:
Nel caso di imprese esercenti attività promiscua, i benefici si applicano nella misura del 50% esclusivamente ai programmi di investimento ammissibili.
Iniziative agevolabili
Sono considerate ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda o, nel caso di nuove imprese, entro sei mesi precedenti.
Sono definite nuove imprese quelle iscritte al Registro Imprese nei dodici mesi precedenti la domanda di finanziamento e quelle che ottengono l’iscrizione al Registro Imprese entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento, operanti nel territorio della Regione Piemonte ed appartenenti ai settori sopra elencati.
Solo per gli agenti e rappresentanti di commercio e per un importo minimo di € 15.000,00:
Non sono ammissibili:
û i beni acquistati in leasing;
û gli investimenti finalizzati all’acquisto di azienda per subingresso;
û le spese sostenute per l’utilizzo di un marchio in franchising;
û i beni usati;
û i campionari ed i beni destinati all'esposizione le merci destinate alla vendita.
Misura dell’agevolazione
Investimenti, di importo ammissibile non inferiore a € 25.000,00 IVA esclusa, finalizzati al conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
Investimenti di importo minimo di € 15.000,00, finalizzati al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:
Il progetto deve
essere concluso entro 12 mesi dall'erogazione del finanziamento.
L'importo minimo di € 15.000,00 può essere raggiunto effettuando uno o più
degli interventi previsti e sommandone le spese, se queste sono sostenute per
lo stesso esercizio commerciale.
Le spese devono essere sostenute successivamente alla presentazione della
domanda o, nel caso di imprese di nuova costituzione, entro i sei mesi
precedenti.
Solo per chi opera nel settore del commercio al dettaglio e della rivendita di giornali o riviste:
Solo per le imprese del settore somministrazione di alimenti e bevande:
Finanziamento
agevolato fino al 100% delle spese ammissibili, così composto:
Programmi d'investimento prioritari:
Programmi non prioritari:
Nel caso di imprese che all’atto della presentazione della domanda non abbiano ancora presentato un bilancio o una dichiarazione dei redditi relativi ad un esercizio completo (12 mesi), il finanziamento del fondo regionale interverrà per un massimo di € 50.000,00.
Procedura e tempi
LE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE IN QUALSIASI MOMENTO.
Obiettivi
Finanziamento agevolato alle imprese femminili e giovanili attive da almeno 12 mesi.
Soggetti interessati
Piccole imprese femminili e giovanili che abbiano i seguenti requisiti:
- operino nei settori ammessi dal Regolamento n. 1998/2006 (“De minimis”);
- siano iscritte al Registro Imprese, con sede legale e operativa nella Regione Piemonte;
- al momento della presentazione della domanda, siano attive da almeno 12 mesi;
- siano finanziariamente sane.
Requisiti per le imprese a prevalente partecipazione femminile:
- imprese individuali: il titolare deve essere donna;
- società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci devono essere donne;
- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da donne e l’organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3.
Requisiti per le imprese a prevalente partecipazione giovanile:
- imprese individuali: il titolare deve essere un giovane di età tra i 18 a 35 anni;
- società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci devono essere giovani di età tra i 18 a 35 anni;
- società di capitali: almeno i 2/3 delle quote di capitale devono essere detenute da giovani di età tra i 18 a 35 anni e l’organo di amministrazione deve essere composto da giovani di età tra i 35 anni per almeno i 2/3.
Iniziative agevolabili
Spese sostenute a partire dai sei mesi precedenti la presentazione della domanda:
- spese in conto gestione relative a:
- acquisti di materie prime;
- acquisti di semilavorati;
- acquisti di prodotti finiti (merci destinate alla vendita);
- locazione di immobili (il contratto di locazione deve avere una durata superiore al piano di ammortamento;
- formazione e qualificazione del personale;
- servizi di miglioramento e sviluppo della gestione e della conduzione dell’impresa;
- acquisto di brevetti, realizzazione di sistemi di qualità, certificazione di qualità, ricerca e sviluppo;
-opere murarie e assimilate;
- impianti, macchinari, attrezzature, arredi, funzionali all’attività dell’impresa; mezzi di trasporto, se indispensabili per lo svolgimento dell’attività e con destinazione d’uso esclusiva rispetto a quest’ultima;
- sistemi informativi integrati per l’automazione, impianti automatizzati o robotizzati, software;
- investimenti per ottenere migliori condizioni di sicurezza, accessibilità e ambiente;
- spese di intermediazione con gli Operatori immobiliari sostenute per la nuova collocazione dell’impresa;
- spese generali supplementari (fino a un massimo del 10% della spesa ammissibile).
I beni USATI sono considerati ammissibili.
Non sono ammissibili:
û i beni acquistati o da acquisire in leasing;
û spese per l’utilizzo di un marchio in franchising;
û spese di gestione relative a/personale, ai rimborsi soci e le spese auto fatturate.
Misura dell’agevolazione
Garanzia gratuita sull’80% di un finanziamento agevolato, di importo compreso tra € 5.000,00 e € 40.000,00, erogato da una banca convenzionata con Finpiemonte.
Durata del finanziamento:
- 48 mesi, con rimborsi trimestrali, per finanziamenti di importo massimo € 20.000,00;
- 72 mesi, con rimborsi trimestrali, per finanziamenti di importo superiore a € 20.000 fino a un massimo di € 40.000,00.
Procedura e tempi
LE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE IN QUALSIASI MOMENTO.
La Regione Piemonte ha previsto nella legge per la cooperazione dei finanziamenti per le cooperative a mutualità permanente e loro Consorzi.
Obiettivi
L’obiettivo della misura è di promuovere la creazione di nuove cooperative, promuovere e sostenere programmi di investimento di cooperative a mutualità prevalente e di favorirne l’incremento della capitalizzazione.
Soggetti interessati
Cooperative a mutualità prevalente e loro consorzi con sede legale ed operatività prevalente in Piemonte.
Ambiti prioritari:
- interventi a sostegno di cooperative di nuova costituzione;
- interventi a sostegno di investimenti che portino a un aumento dell’occupazione o che trasformino i contratti di apprendistato o di durata temporanea di soggetti già a loro legati;
- interventi a sostegno di cooperative che hanno usufruito dei percorsi integrati per la creazione d’impresa forniti dagli sportelli provinciali, misura prevista dal POR 2007-2013, obbiettivo 2;
- interventi a sostegno di imprese costituite da trasformazione di altro tipo di società in cooperative o da fusione tra cooperative;
- interventi a sostegno di cooperative appartenenti alla categoria edilizia di abitazione, che alla data di presentazione della domanda abbiano realizzato o stiano realizzando alloggi sociali;
- cooperative iscritte alla sezione A e B dell’albo regionale, previsto dalla L.R. 18/94;
- cooperative costituite in ATI o ATS per la realizzazione di un progetto comune;
- interventi a sostegno di cooperative operanti nei comuni montani e appartenenti alla categoria del consumo.
Spese ammissibili
Acquisto macchinari ed automezzi, acquisto o costruzione di immobili, adeguamento o attivazione impianti, ristrutturazione e spese progettazione, acquisto arredi strumentali, attrezzature informatiche e programmi applicativi; aumenti di capitale finalizzati alla realizzazione di programmi di investimento.
Iniziative agevolabili
A finanziamento:
- acquisto di macchinari e automezzi;
- adeguamento o attivazione di impianti, ristrutturazioni, spese di progettazione;
- acquisto di arredi strumentali;
- acquisto di attrezzature informatiche e software applicativi;
- acquisto o costruzione di immobili.
- incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti.
A contributo:
Per le cooperative di nuova costituzione:
- spese relative all’avviamento dell’attività;
- eventuali canoni di affitto per immobili destinati alle attività aziendali;
- spese di assistenza tecnica e gestionale.
Per tutte le cooperative:
- introduzione e sviluppo di sistemi di gestione per la qualità;
- creazione di reti commerciali;
- certificazioni di prodotto e di controllo della produzione;
- introduzione e consolidamento di sistemi di rendicontazione sociale;
- costi per formazione professionale e manageriale dei soci;
- incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di investimenti.
Misura dell’agevolazione
1. Finanziamenti agevolati
- importo: compreso tra € 15.000 ed € 700.000;
- copertura delle spese: 100%;
- composizione: 50% (70% per gli ambiti prioritari) a tasso zero con fondi regionali; 50% (30% per gli ambiti prioritari) tasso convenzionato con fondi bancari;
- restituzione: 6, 10 o 15 anni a seconda della tipologia delle spese e dell’importo.
2. contributi a fondo perduto
- importo: compreso tra € 4.000 ed € 50.000 (€ 100.000 per gli aumenti di capitale);
- copertura delle spese: 40% delle spese ammissibili.
3. Garanzie
- garanzia gratuita sull’80% del finanziamento (solo per i finanziamenti da restituire in 6 anni).
Procedura e tempi
LE DOMANDE SI POSSONO PRESENTARE IN QUALSIASI MOMENTO.
Obiettivi
L’Agenzia delle Entrate, con circolare 4 maggio 2012, n. 14/E, ha illustrato le principali caratteristiche del beneficio fiscale previsto dalla L. n. 238/10, così come modificata dalla L. n. 14/12.
Soggetti interessati
Rientrano nella categoria di beneficiari che hanno svolto attività di lavoro all'estero (co.1) i soggetti che, a partire dalla data del 20 gennaio 2009:
· siano in possesso di un titolo di laurea;
· abbiano risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;
· negli ultimi due anni o più, abbiano risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia svolgendovi continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d'impresa.
Rientrano nella categoria di beneficiari che hanno svolto attività di studio all'estero (co.2) i soggetti che a partire dalla data del 20 gennaio 2009:
· abbiano risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;
· negli ultimi due anni o più, abbiano risieduto fuori dal proprio Paese d'origine e dall'Italia, conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
In sostanza, può accedere al beneficio chi aveva i requisiti al 20 gennaio 2009 o chi li matura anche successivamente a tale data e comunque prima di essere assunto, fermo restando che il beneficio decorre dal 28 gennaio 2011.
L’agevolazione fiscale resta la stessa ma varrà per tutto il triennio d’imposta 2015-2017.
Misura dell’agevolazione
} L’agevolazione spetta anche agli assunti prima del 28 gennaio 2011, data di effettiva entrata in vigore del beneficio.
} Il beneficio è applicabile anche ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
} Ai fini del trasferimento della residenza, l'iscrizione all'AIRE corrispondente al periodo di attività all'estero non assume rilevanza e, pertanto, la condizione dell'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente si considera soddisfatta anche per coloro che, pur lavorando o studiando all'estero, non si sono mai iscritti all'AIRE, sempreché il trasferimento del domicilio in Italia avvenga entro 3 mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.
Il beneficio fiscale consiste nel fatto che i redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dai beneficiari concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo le seguenti percentuali:
· 20% per le lavoratrici;
· 30% per i lavoratori.
Le agevolazioni spettano fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e, quindi, per un massimo di 5 periodi di imposta e, precisamente, per quello in corso alla data di entrata in vigore della legge (2011) e per i quattro successivi (2012, 2013, 2014 e 2015).
La Legge di Stabilità ha prorogato l’agevolazione al triennio d’imposta 2015-2017 e viene estesa a tutti i soggetti che rientrano in Italia entro il 31 dicembre 2015.
Procedura e tempi
Ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale, il lavoratore dovrà presentare apposita richiesta entro tre mesi dall'assunzione, salvo per il periodo di imposta 2011, in cui il termine decorre, per i lavoratori già assunti, dalla data di entrata in vigore del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate (29/07/2011).
I benefici sono riconosciuti dal datore di lavoro dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell'assunzione. Il datore di lavoro non applica i benefici quando il lavoratore comunica il trasferimento della residenza e del domicilio all'estero.
La richiesta deve essere presentata all'attuale datore di lavoro anche in caso di seconda o ulteriore assunzione (rispetto a quella per cui il lavoratore è rientrato ovvero in caso di prima assunzione successiva allo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo o di impresa (per il cui avvio il lavoratore è rientrato).
In considerazione delle modifiche normative intervenute nel 2012, in deroga a quanto sopra indicato, i sostituti di imposta procedono entro il 31 maggio 2012 al rilascio di un nuovo Cud per il periodo d'imposta 2011, riconoscendo il beneficio in sede di conguaglio, ai lavoratori interessati che, avendone i requisiti, fanno richiesta di applicazione del beneficio per il periodo di imposta 2011.
In via residuale, il soggetto interessato può presentare istanza di rimborso a un Ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, allegando la documentazione rilevante a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio.
A decorrere dal periodo di imposta 2012, è comunque consentito al lavoratore di presentare la richiesta al datore di lavoro anche oltre il termine di tre mesi dall'assunzione. In questo caso è facoltà del datore di lavoro riconoscere l'applicazione del beneficio a partire dal periodo di paga successivo alla richiesta, effettuando il conguaglio per i periodi di paga precedenti che hanno diritto all'agevolazione, o dal primo periodo di paga dell'anno successivo.
Il beneficio fiscale è riconosciuto nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/06 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
La fruizione dei benefici di cui al co. 1 è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'art. 17 del D.L. n. 185/08 nonché del credito di imposta previsto dall'art. 1, commi da 271 a 279, della L. n. 296/06.
Il beneficiario degli incentivi fiscali decade dal diritto agli stessi se trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dell'Italia prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio. In tal caso si provvede al recupero dei benefici già fruiti, con applicazione delle relative sanzioni e interessi.
Obiettivi
Il decreto legge sulle liberalizzazioni (D.L. 1 del 24/01/2012) ha introdotto nel nostro ordinamento il nuovo articolo 2463-bis c.c. contenente la nuova norma sulle “società semplificate a responsabilità limitata” - SrlS, le quali potranno essere costituite da soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età e con un solo euro di capitale sociale. Il novato articolo introduce la possibilità di costituire una società a responsabilità limitata semplificata con un capitale sociale minimo compreso tra 1 euro e 10 mila.
Soggetti interessati
Fino alla versione originale della norma non tutti potevano accedere al regime semplificato e agevolato delle SRL semplificata infatti veniva stabilito che potevano aprire una srl solo le persone fisiche che alla data della costituzione hanno meno di 35 anni di età. Tuttavia fortunatamente è stata superata questa previsione e quindi l’obbligo ed il limite di età non esiste più.
La società può essere sia pluripersonale che unipersonale, quindi alla base vi può essere un vero e proprio contratto sociale ovvero un atto unilaterale.
Forme costitutive
La forma dell’atto costitutivo/statuto deve seguire uno schema tipo secondo il modello approvato con D.M. Giustizia n. 138 del 23 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 189 del 14 agosto 2012 che, secondo sia il Notariato che il Ministero dello Sviluppo Economico, non può essere minimamente modificato. Gli elementi costitutivi sono i seguenti:
- la denominazione della società con I’indicazione che si tratta di una Srl semplificata;
- l’indirizzo ove ha sede la società e quello delle eventuali sedi secondarie;
- l’importo del capitale sottoscritto e versato e la quota di ciascun socio. Questa nuova forma societaria permette la costituzione di una società di capitali anche con capitale sociale minimo di €1 e massimo di € 10.000 che dovrà essere sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione;
- l’attività che la società intende svolgere (cioè l’oggetto sociale);
- le regole attinenti al funzionamento della società, comprese quelle riguardanti la sua amministrazione e rappresentanza, con indicazione nominativa della/e persona/e con incarico di amministratore ed eventualmente di quella/e a cui è affidata la revisione legale dei conti;
- nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza di tutti i soci;
- luogo e data di sottoscrizione dell’atto.
Iniziative agevolabili
La SrlS nasce praticamente senza patrimonio, il che è una vera e propria rivoluzione nel campo delle società di capitali (delle cui obbligazioni, come noto, risponde solo il capitale sociale senza che in questa responsabilità sia coinvolto il patrimonio personale dei soci): la nuova norma impone infatti che il capitale sociale sia versato in misura non inferiore a 1 solo euro.
I conferimenti per la costituzione possono avvenire solamente in denaro e devono essere versati all’organo amministrativo. Tuttavia, quelli successivi possono essere costituiti anche da prestazioni di servizi o beni in natura.
Misura dell’agevolazione
Non saranno dovuti onorari notarili e l’atto costitutivo e l’iscrizione al registro imprese saranno esenti dal diritto di bollo e di segreteria, ma non da imposta di registro, dovuta nella misura fissa di € 200,00 trattandosi di un conferimento necessariamente in denaro, oltre ai diritti di iscrizione in Cciaa – circa € 200,00 oltre al costo per la vidimazione dei libri sociali (€ 309,87 più € 16,00 per ogni 100 pagine di libro sociale).
Procedura e tempi
LE COSTITUZIONE PUO’ AVVENIRE DAL 14 AGOSTO 2012.
Le reti di imprese rappresentano, da un punto di vista economico, una libera aggregazione tra imprese con l’obiettivo di accrescere la loro competitività e innovatività. Gli strumenti giuridici utilizzati dalle imprese per dare vita a tali aggregazioni prima della legge n. 33/2009 erano rappresentati dal contratto di società o di consorzio, dall’A.T.I., R.T.I., dalla joint venture, dal contratto di franchising, ecc..
Obiettivi
E’ un contratto di aggregazione con cui le imprese possono:
- collaborare, ovvero,
- scambiarsi informazioni e prestazioni, ovvero,
- esercitare in comune una o più attività rientranti nel proprio oggetto sociale.
Quindi la rete può riguardare ambiti più ampi rispetto alle fasi dell’attività di impresa.
Le attività da svolgere con il contratto di rete costituiscono il PROGRAMMA COMUNE. Può concorrere alle gare di appalto (art. 34 e 37 D.Lgs. 163/06).
Con la circolare n. 20 del 18 giugno scorso l’Agenzia delle Entrate ha completato il percorso sulle reti di impresa.
Già con il D.L. n.179/12 (cosiddetto Decreto Crescita-bis), convertito con modificazioni dalla Legge n.221/12, la rete poteva richiedere la soggettività giuridica mediante l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede. Il Legislatore aveva introdotto due diverse tipologie di rete:
Ø rete contratto;
Ø rete soggetto.
Soggetti interessati
Imprese interessate:
- imprese residenti (ivi inclusi gli imprenditori individuali e le società di persone);
- stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti;
indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dalla tipologia di attività svolta o dal settore economico di riferimento.
Spese ammissibili
Investimenti ammissibili: costi sostenuti per l’acquisto o l’utilizzo di beni (strumentali e non) e servizi nonché per l’utilizzo di personale; costi «figurativi» relativi a beni e servizi messi a disposizione della rete da parte delle imprese “retiste”.
Iniziative agevolabili
Presupposti per accedere all’agevolazione:
Ü adesione (iniziale o successiva) dell’impresa ad un contratto di rete che preveda l’istituzione di un fondo patrimoniale comune o di un patrimonio destinato all’affare ex artt. 2447-bis, co. 1, lett. a) c.c.;
Ü accantonamento di una quota di utili ad apposita riserva:
destinata al fondo patrimoniale comune/al patrimonio destinato;
vincolata alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete;
Ü preventiva asseverazione del programma comune di rete da parte degli organismi abilitati di cui al D.M. 25 febbraio 2011.
I predetti presupposti devono sussistere al momento della fruizione dell’agevolazione.
La quota di utili per cui si chiede (rectius, ottiene) l’agevolazione deve essere investita entro il termine dell’esercizio successivo a quello in cui è stata deliberata la destinazione dell’utile a riserva.
Misura dell’agevolazione
Nel caso di rete contratto l’organo comune può esercitare una rappresentanza unitaria della rete ma in ogni caso tutti gli atti posti in essere dalla rete ricadranno nelle sfere giuridiche dei partecipanti alla stessa.
Nel caso invece di rete soggetto l’iscrizione al Registro imprese comporta la trasformazione della rete in centro di interessi autonomo con conseguente soggettività passiva di imposta.
In particolare le reti soggetto sconteranno l'Ires ai sensi dell’art. 73, co.2, del Tuir.
Ai fini Irap, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del D.Lgs. n. 446/97, gli enti di cui alle lettere b) e c) dell’art. 73, co.1, del Tuir, sono, in ogni caso, soggetti passivi d'imposta in relazione all’attività esercitata.
Ai fini Iva, alla rete verrà attribuita una propria partita Iva con obbligo di porre in essere tutti gli adempimenti, anche contabili, previsti per i soggetti passivi di imposta.
In ultimo nelle reti soggetto i versamenti al fondo patrimoniale costituiranno partecipazioni da iscriversi in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie.
Con apposito provvedimento il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la percentuale massima di bonus fiscale spettante alle imprese facenti parte della rete nell’83,0423%, tale percentuale è calcolata come rapporto tra lo stanziamento previsto per l’anno (14 milioni di euro) e il risparmio d’imposta richiesto (€ 16.858.862).